Comune di Campagnano di Roma - Regolamento I.C.I. – Testo vigente (2007)
Approvato con Delibera C.C. n. 37 del 28-12-2006
Art. 1
Abitazione principale
Si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti fino al primo grado di parentela (genitore-figlio e viceversa, vedi Codice Civile), a condizione che questi vi dimorino abitualmente e vi risultino residenti.
La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata congiuntamente dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. Il contenuto della dichiarazione viene controllato e verificato dall’Ufficio Tributi che comunica al proprietario dell’immobile, entro il 31 dicembre, l’eventuale rigetto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . La dichiarazione, qualora accettata ovvero trascorso il 31dicembre, si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. Le mutate condizioni devono essere comunicate con una autocertificazione. L’autocertificazione deve essere presentata entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello della avvenuta concessione ovvero delle mutate condizioni. Qualora l’ultimo giorno di luglio cadesse di sabato o di giorno festivo l’ultimo giorno utile per la presentazione è il primo giorno lavorativo utile.
2.bis. Il modello per l’autocertificazione viene predisposto e reso ufficiale con determina dall’Ufficio Tributi ogni anno nel mese di maggio, copie del modello saranno disponibili gratuitamente presso l’ufficio o scaricabili dal sito internet www.comunecampagnano.it
Nel caso di comproprietà, anche per le abitazioni di cui al precedente punto 2, la somma complessiva delle detrazioni spettanti ai comproprietari non può in alcun caso risultare superiore a quella massima prevista dalle vigenti disposizioni comunali.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le autocertificazioni del concessionario e del concedente presentate dopo il mese di luglio non vengono accettate e pertanto non danno luogo al beneficio previsto al comma 1 per l’anno precedente. Il rigetto della dichiarazione viene comunicato al proprietario dell’immobile entro il mese di dicembre tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi la dichiarazione deve essere ripresentata tempestivamente entro il mese di luglio dell’anno successivo per beneficiare della detrazione nell’anno in cui è stata rifiutata l’autocertificazione.
Alle pertinenze delle abitazioni principali non viene estesa la possibilità di applicare l’aliquota ridotta, se determinata, né di usufruire della eccedenza della detrazione 1° casa, se eccedente.
Art. 2
Aree fabbricabili e agricoltori
Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, gli stessi possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione :
che
il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
tragga dalla conduzione del fondo almeno l’80% del proprio
reddito e che dedichi all’attività agricola tutto il
proprio tempo lavorativo;
che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area.
Art. 3
Versamenti
Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
Eventuali provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso.
Art. 4
Funzionario responsabile e accertamenti
Al fine di potenziare l’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all’evasione, il funzionario responsabile dell’I.C.I. predispone i relativi progetti comprensivi delle analisi e dei prospetti riguardanti i costi e i benefici. Detti progetti sono sottoposti all’esame della Giunta Comunale, che, in caso di approvazione, assegna le necessarie risorse per la loro realizzazione.
La giunta Comunale può determinare annualmente le azioni di controllo prioritarie. In tal caso, tenuto conto delle capacità operative dell’ufficio tributi, individua tipologie di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
Una percentuale del gettito complessivo dell’I.C.I. è destinata al potenziamento dell’ufficio tributi. Una percentuale dei maggiori proventi riscossi grazie al lavoro di accertamento delle evasioni e/o delle elusioni è destinata all’attribuzione di premi incentivanti al personale addetto. La Giunta Municipale stabilisce - con propria delibera da adottarsi, di norma, entro il mese gennaio di ciascun anno – le misure delle suddette percentuali, entro le seguenti misure massime:
La prima (cioè
quella destinata al potenziamento dell’ufficio) non superiore
allo 0.4% (zero virgola quattro percento) del gettito complessivo
dell’ICI riscossa a valere sulla competenza nell’esercizio
precedente;
La seconda (cioè quella destinata all’attribuzione dei premi incentivanti al personale addetto), visto che l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ai lavoratori LSU-LPU il diritto agli incentivi e visto che lo stesso diritto è stato riconosciuto al personale dell’Ufficio Ragioneria, verificato che altri comuni hanno stabilito percentuali fino al 10%, non superiore a 8% (otto per cento) dei maggiori proventi dell’I.C.I., riscossi nell’esercizio precedente grazie al lavoro di accertamento delle evasioni e/o delle elusioni d’imposta. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale assegna al personale addetto all’ufficio tributi i premi incentivanti di cui al presente comma.
La liquidazione dei premi incentivanti di cui al comma precedente è disposta dal funzionario responsabile dell’ufficio tributi, di norma, nel mese successivo a quello in cui è adottata la relativa delibera da parte della Giunta comunale.
I premi incentivanti relativi agli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, calcolati anno per anno e deliberati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono liquidati con un unico atto.
Art. 5
Aree edificabili
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposita delibera di giunta.
Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
La delibera di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente dalla giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
Art. 6
Variazione di rendita catastale
Specificatamente, per quanto riguarda la rendita catastale di un immobile che viene modificata e messa in atti dall’ufficio tecnico erariale competente, dietro contestazione e ricorso con vittoria da parte del contribuente nei confronti di una rendita attribuita e dallo stesso ritenuta sproporzionata, in deroga al comma 2° dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, questa, la nuova rendita, si considera retroattiva fino alla data di attribuzione della rendita catastale contestata.
Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli avvisi di liquidazione, di accertamento in rettifica e d’ufficio che saranno emessi negli anni successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
Art. 7
Esenzioni
1. In deroga alla lettera i) dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92, sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 8
Interessi
Abrogato
Art. 9
Agevolazione fiscale per disabili
1. I proprietari di abitazioni, presso le quali risultino residenti persone disabili, indipendentemente dal grado di parentela in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 104/92 (art. riportato in nota) possono usufruire di una detrazione ICI pari alla detrazione per abitazione principale per ogni disabile che risulti nello stesso stato di famiglia del proprietario dell’immobile.
2. Il proprietario, per poter usufruire
dell’agevolazione, deve presentare una dichiarazione,
predisposta
dall’Ufficio Tributi, analogamente a quella dell’uso gratuito, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello
dell’avvenuta agevolazione fiscale, qualora l’ultimo
giorno di luglio cadesse di sabato o di giorno festivo l’ultimo
giorno utile per la presentazione è il primo giorno lavorativo
utile. Nella dichiarazione vanno dichiarate le generalità del
proprietario e della persona disabile. Gli estremi catastali
dell’immobile e che i due risultino sullo stesso stato di
famiglia.
3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 va allegata la certificazione ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 104/92.
4. Il trattamento, le verifiche e i controlli di queste dichiarazioni sono gli stessi delle dichiarazioni di cui all’art. 1
Nota (art. 4, comma 1 L. 104/92)
“Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva residua, di cui all’art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da u esperto nei casi da esaminare, presso le unità sanitarie locali.”
Art. 10
Spese di notificazione
1. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notfica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo quanto stabilito dal D.M. 08.01.2001 a cui si fa rinvio