- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto
2000, n.267
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
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- Capo III
- Sistema elettorale
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- Art. 71.
- Elezione del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti
- 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema
maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
- 2. Con la lista di candidati al consiglio
comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla
carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo
pretorio.
- 3. Ciascuna candidatura alla carica di
sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere
comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei
consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
- 4. Nella scheda e' indicato, a fianco del
contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
- 5. Ciascun elettore ha diritto di votare
per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno.
Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica
di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga
stampata sotto il medesimo contrassegno.
- 6. E' proclamato eletto sindaco il
candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di
parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda
domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu'
anziano di eta'.
- 7. A ciascuna lista di candidati alla
carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti
conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
- 8. Alla lista collegata al candidato alla
carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti
due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti
proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a
concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i
quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi
da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
- 9. Nell'ambito di ogni lista i candidati
sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle
rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei
voti di preferenza. A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della
lista medesima.
- 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola
lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a
sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non
inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato
inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e'
nulla.
- 11. In caso di decesso di un candidato alla
carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e
prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle
elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di
presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere
comunale.