IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma
1, della legge 22 marzo 2001, n. 85,
recante delega al Governo per la
revisione del nuovo codice della
strada;
Visto il decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni dell'11
gennaio e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella
riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno,
della giustizia, della
difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dellepolitiche agricole
e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute
e
per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi
generali). - 1. La sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale,
rientra tra le finalita' primarie di ordine
sociale ed economico perseguite
dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali
sulle
strade e' regolata dalle norme del presente codice e
dai
provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto
delle
normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e
i
provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi
economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di
migliorare
il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso
una
razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la
fluidita'
della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli
effetti degli incidenti
stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli
indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il
Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche
riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione
stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i
piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di
alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo
prevenzionale ed educativo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione
sono i seguenti:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con
la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica
e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare
messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della Magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art.
1, comma 1, della legge 22 marzo
2001, n. 85, e' il seguente:
"1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su
proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e
della
navigazione, di concerto con gli altri Ministri
interessati, e nel rispetto
della procedura di cui
all'art 4, un decreto legislativo recante
disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada,
di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, nonche' della legislazione
vigente concernente la disciplina
della motorizzazione e
della circolazione stradale, in conformita' ai
principi ed
ai criteri direttivi di cui all'art. 2".
- Il decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni reca: "Nuovo
codice della strada".
Art. 2.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono
vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche,
salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune in
cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle
con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata
dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli
a
trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli
a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni
nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione
all'autorita' di
pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province
autonome di Trento e di
Bolzano per le strade che costituiscono la
rete di interesse nazionale; dalla
regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali;
dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
prescrizioni alle
quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le
parole: "quelle di competenza del prefetto"
sono sostituite dalle seguenti:
"le altre";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le
autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono
richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I.
Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere
nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle
stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro
richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo
parere
del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita'
a
cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purche' la
velocita'
imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la
manifestazione sia
organizzata in conformita' alle norme tecnico
sportive della federazione di
competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve
essere
richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le
parole:
"dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle
seguenti:
"delle infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si
debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori,
prima di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere
al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui
al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita'
competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare la
data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo
richiedano per motivate necessita', dandone
comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le
parole: "L'autorizzazione
alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti:
"Per tutte le
competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo
il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della
circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di
uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro ausilio,
di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo
adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece
o
in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di
personale
abilitato, fissandone le modalita' ed imponendo le
relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la
scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e
le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche'
le
relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata
dal
Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i
quali vi sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere effettuata dalla
polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con
personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei
partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la
validita'
dell'autorizzazione e' subor-dinata, ove necessario, all'esistenza
di
un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione
in
occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6,
comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7,
comma 1.";
i)
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma
8-bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno
ad
euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di compe-tizione
sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si
tratta
di compe-tizione sportiva con veicoli a motore. In ogni
caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del
titolo VI.";
l) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis.
Chiunque organizza una competizione sportiva in velocita'
con veicoli a
motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi
previsti e' punito con l'arresto da uno ad otto
mesi e con l'ammenda da euro
cinquecento ad euro cinquemila. Alla
stessa pena soggiace chiunque, a
qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata.
All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da
due a sei mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. In
ogni caso l'autorita' amministrativa dispone
l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I,
sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna e'
sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
Note all'art 2:
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto
qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9 (Competizioni sportive su strada). -
1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione.
L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione
animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome
di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare
con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per
le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite
le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva
informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la
rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle
province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono
essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima
della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta
giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta
dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative
alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla
osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la
formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso
dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e
non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche'
al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non
e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i
veicoli di cui all'art. 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il
percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in
conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione
di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione
delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere
richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione,
ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della
strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno,
delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli
organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso
quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita'
per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle
tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte
da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre
necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti
limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una
competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere
l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3
almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo'
concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel
programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate
necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su
strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte
dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile
di cui all'art. 3 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi'
la
responsabilita' dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni
comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di
garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza
della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione
di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da
parte di uno degli organi di cui all'art. 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o
in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di
apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di
polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi,
in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di
personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le
relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato
con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i
requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate
ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le
caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative
modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal
Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o
podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che
si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni
limitrofi,
tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
puo' essere effettuata dalla
Polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il
prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai
fini
della predisposizione del programma per l'anno successivo,
le
risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto
alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze
connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero
dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita'
dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un
provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione
del
transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
ovvero, se
trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma
1.
8. Fuori dei casi
previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva
indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti
e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da
euro centotrentuno ad euro
cinquecentoventiquattro, se si tratta di
competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di
una
somma da euro seicentocinquantacinque ad euro
duemilaseicentoventitre,
se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l'autorita'
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare
la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo
VI.
8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in
velocita' con
veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei
modi previsti e'
punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda
da
euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena
soggiace
chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata.
All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del
capo II,
sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorita' amministrativa dispone
l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo
I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna
e' sempre
disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti.
9. Chiunque non
ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo
subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla
relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta,
se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta, se si tratta di
competizione
sportiva con veicoli a motore".
- Il capo I, sezione II del titolo VI del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni
reca: "Sezione II - Delle sanzioni
amministrative accessorie a sanzioni
amministrative
pecuniarie".
- Il capo II, sezione II del titolo VI del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni
reca: "Sezione II - Sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni
penali".
Art. 3.
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circolazione
dei
ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere mu-niti di:
a)
un certificato di circolazione, contenente i dati di
identificazione e
costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa
e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto
1991, n. 264, con le modalita' stabilite
con decreto dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli
articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di
circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la
trattiene in caso di
vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono
riservate
allo Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste
dal
regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato
nell'Archivio nazionale dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una
scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo
titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui,
nel
tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario,
con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna
variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono
inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i
trasporti
terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione
del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione
occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo criteri di economicita' e di
massima
semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneita' tecnica"
sono sostituite
dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono
sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato
rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno
a
euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore
sprovvisto di targa e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque
circola con un ciclomotore munito di targa non propria
e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.";
e) al
comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione"
sono sostituite
dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai
seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche
difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un
ciclomotore
munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a
euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque
circola con un ciclomotore per il quale non e' stato
richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della
proprieta' secondo le modalita' previste dal
regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro trecentoventisette
a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non
comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di circolazione e'
ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato
al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o
distruzione del certificato di circolazione o della targa
non
provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi
di
polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla
medesima
sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato
di circolazione entro tre giorni dalla
suddetta denuncia.
14. Alle
violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la
sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore,
secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla
distruzione del
ciclomotore, fatta salva la facolta' degli enti da cui
dipende il
personale di polizia stradale che ha accertato la violazione,
di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore
confiscato,
previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per
lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita'
della
confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e
9
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per
un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 97 del decreto legislativo
30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificato dal decreto
qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - 1.
I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato
di circolazione, contenente i dati
di identificazione e costruttivi del
veicolo, nonche'
quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato
dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di
cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalita' stabilite con decreto
dingenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito
di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli
225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di
circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in
caso
di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo
Stato, che puo' affidarle con le
modalita' previste dal regolamento a
soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato
nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una
scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo
titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui,
nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario,
con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna
variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del
veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i
trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del
responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione
occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per
la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di
economicita' e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce,
pone in commercio o
vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore
a
quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a lire
cinquecentottomilasettanta.
Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui
ciclomotori
modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i
limiti
previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non
rispondente
ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni
indicate
nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero
che
sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo
stesso art.
52, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
lire
sessantatremilacinquecentodieci a
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
7. Chiunque circola con un
ciclomotore per il quale non
e' stato rilasciato il certificato di
circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8.
Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e' soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro sessantacinque a
euro
duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di
targa
non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro
seimilacentonovantasette.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di
una
targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trentottomilacento
a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Chiunque fabbrica o vende
targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento,
ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe e' soggetto
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.
12.
Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della
proprieta' secondo le
modalita' previste dal regolamento, e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro
trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla
medesima sanzione
e' sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il
certificato di
circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta
la
violazione ed e' inviato al competente ufficio del
Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli
aggiornamenti previsti dopo
l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di
smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione
o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli
organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla
medesima
sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del
certificato di circolazione entro tre giorni
dalla suddetta denuncia.
14.
Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7
consegue la sanzione
amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di
cui al capo
I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5
e
6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facolta' degli
enti da cui dipende il personale di
polizia stradale che ha accertato la
violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore
confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai
commi 8 e 9 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione
delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.".
-
La legge 8 agosto 1991, n. 264, reca: "Disciplina
dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto".
- Il testo
dell'art. 225 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 225 (Istituzione di archivi ed
anagrafe
nazionali). - 1. Ai fini della sicurezza stradale e per
rendere
possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo
stato delle strade, dei
veicoli e degli utenti e dei
relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso
il Ministero dei lavori pubblici un
archivio nazionale delle strade;
b)
presso la Direzione generale della M.C.T.C. un
archivio nazionale dei
veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una
anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include
anche incidenti e
violazioni".
- Il testo dell'art. 226 del decreto legislativo
30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 226.
(Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il
Ministero dei
lavori pubblici e' istituito l'archivio nazionale
delle
strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come
indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada,
devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico
della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di
percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai
sensi dell'art.
54, comma 1, let-tera n), che eccedqno i limiti di
massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti
nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli
enti
proprietari della strada, che sono tenuti a
trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico
delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli
classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n),
nonche'
i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare,
e
attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che e'
tenuta a
trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati
relativi agli incidenti
registrati nell'anagrafe di cui al
comma 10.
4. In attesa della
attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi
d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62
potra'
avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli
elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura
del Ministero dei lavori
pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei
dati
trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade
in
concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'.
Il regolamento determina i criteri e le
modalita' per la
formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e
la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della
M.C.T.C. e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati
relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere
indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di
identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e del certificato
di proprieta', a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche
del
veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato
coinvolto.
7.
L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i
dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli
organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di
cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a
trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al
C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono
specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le
modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10.
Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e'
istituita l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11.
Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i
procedimenti
successivi, come quelli di, rinnovo, di revisione,
di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni
previste dal presente codice e dalla legge
6 giugno 1974, n. 298 che
comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni
commesse alla guida
di un determinato veicolo, agli incidenti che si
siano
verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni
comminate.
12. L'anagrafe nazionale e'
completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i
dati
raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle
prefetture,
dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere
i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D.
della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione
delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti,
le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e
dell'anagrafe di cui al presente articolo".
Art. 4.
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza
alfanumerica fissata dal
regolamento, l'intestatario della carta di
circolazione puo'
chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi
fissati con
il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le
modalita'
stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una
specifica
combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento
per
i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la
combinazione
richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo
e
rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe
provvede
direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine
di trenta giorni
dal rilascio della carta di circolazione. Durante
tale periodo e' consentita
la circolazione ai sensi dell'articolo
102, comma 3.";
b) al comma 11, le
parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b)".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 100 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 100
(Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente
e
posteriormente, di una targa contenente i dati
di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente
di
una targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono
essere muniti di una targa
posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando
sono
agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una
targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le
targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche
rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere
muniti
posteriormente di una targa che e' trasferibile da
veicolo a veicolo; nel
caso di autotreni o autoarticolati
la targa deve essere applicata
posteriormente al veicolo
rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri di
definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici,
di
prova e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata
dal
regolamento, l'intestatario della carta di circolazione
puo' chiedere,
per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai
costi fissati con il decreto di
cuiall'art. 101, comma 1, e
con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i
trasporti
terrestri, una specifica combinazione alfanumerica.
Il
competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo
avere verificato che la combinazione
richiesta non sia stata gia' utilizzata,
immatricola il
veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla
consegna
delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico
dello
Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della
carta di circolazione.
Durante tale periodo e' consentita
la circolazione ai sensi dell'art. 102,
comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al
presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati
di
immatricolazione;
b) la collocazione e le modalita' di
installazione;
c) le caratteristiche costruttive,
dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche'
i
requisiti di idoneita' per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni distintivi e sigle che
possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque
viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
e 9, lettera b), e' soggetto alla
sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi
a lire cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque
circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta e' punito
con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
tre
milioni a lire dodici milioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei
commi 5, 6 e 10
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da lire trentottomilacento
a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
14. Chiunque falsifica,
manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse,
falsificate o
alterate e' punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle
violazioni di cui ai commi precedenti deriva
la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della
targa non rispondente ai requisiti indicati.
Alle
violazioni di cui al comma 12 consegue la sanziorne
accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso
di reiterazione delle violazioni,
la sanziorne accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. La durata
del
fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
tale
sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
della targa. Si
osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI".
- Il
testo del comma 1 dell'art. 101 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive
modificazioni, e' il seguente.
"1. La produzione e la
distribuzione delle targhe dei
veicoli a motore o da essi rimorchiati sono
riservate allo
Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio
decreto,
sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle
finanze,
stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo
del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da
destinare
esclusivamente alle attivita' previste dall'art.
208, comma 2. Il Ministro
dei trasporti, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e
dei lavori
pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla
quota
di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici
nella misura del venti per
cento e alla Direzione generale
della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per
cento. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con
propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.".
- Il testo del
comma 3, dell'art. 102 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, e' il seguente:
"3. Durante il periodo di cui al
comma 2 e' consentita
la circolazione del veicolo previa apposizione
sullo
stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo
bianco
riportante le indicazioni contenute nella targa
originaria; la posizione e la
dimensione del pannello,
nonche' i caratteri di iscrizione devono
essere
corrispondenti a quelli della targa originaria".
Art. 5.
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
anni quattordici
per guidare ciclomotori purche' non trasporti altre
persone oltre al
conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della
parola:
"motoveicoli" e' anteposta la seguente: "ciclomotori,";
c) al
comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "La
stessa sanzione si
applica al conducente di ciclomotore che trasporti
un passeggero senza aver
compiuto gli anni diciotto.".
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 115 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 115
(Requisiti per la guida dei veicoli e la
conduzione di animali). - 1. Chi
guida veicoli o conduce
animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici
e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a
trazione
animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella,
ovvero
armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per
guidare ciclomotori purche'
non trasporti altre persone oltre al
conducente;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata
fino a
125 cc che non trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine
agricole o loro complessi che non
superino i limiti di sagoma e di peso
stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h,
la
cui guida sia consentita con patente di categoria A,
sempreche' non
trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per
guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e
autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e cose;
autoveicoli per uso speciale, con o
senza rimorchio;
macchine agricole diverse da quelle indicate alla
lettera
c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente;
macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti
specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la
cui
massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al
punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei
rimorchi
o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di
un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare:
i veicoli di cui al
punto 3) della lettera d), quando il conducente non
sia
munito del certificato di abilitazione professionale;
motocarrozzette
ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus,
autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche'
i
mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non
puo' aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni
ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a
20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri,
autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone. Tale limite
puo' essere elevato, anno
per anno, fino a sessantacinque anni qualora il
conducente
consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici
e
psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,
secondo le
modalita' stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce
animali e non si
trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo
e'
soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
Qualora trattasi di motoveicoli e
autoveicoli di cui al
comma 1, lettera e), e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
4. Il minore degli anni diciotto,
munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata
superiore
a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli
di
cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire
sessantatremilacinquecentodieci a
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta. La stessa sanzione si
applica al
conducente di ciclomotore che trasporti un
passeggero senza aver compiuto gli
anni diciotto.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di
veicoli
o di animali, ne affida o ne consente la condotta a
persone che non si
trovino nelle condizioni richieste dal
presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
lire
sessantatremilacinquecentodieci a
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta se si tratta di veicolo
o alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentottomilacento
a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi se si tratta di
animali.
6. Le
violazioni alle disposizioni che precedono,
quando commesse con veicoli a
motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni
trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del
titolo VI".
Art. 6.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Patente, certificato di
abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori";
b) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta'
che abbia
compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneita'
alla
guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova
finale,
organizzato secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.";
c) al
comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il
proprio sistema
informatico, delle patenti di guida, dei certificati di
idoneita'
alla guida e dei certificati di abilitazione professionale,
con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con
il
coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e
delle
autoscuole di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, e' sostituito
dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario,
si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei
veicoli
indicati per le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo
periodo, e' soppressa la parola: ",
comunque," ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di
piazza o di noleggio con conducente per il
trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del
certificato di
abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente
di
guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.";
f) dopo
il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento
del certificato di cui al
comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato e'
subordinato
ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore
del
Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che
frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria
possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno
della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai
fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono
stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province
e
dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri,
apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole,
istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate
in
attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi sono
tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La
prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico e' espletata da
un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri
e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini
della
copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso
le
istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle
sanzioni amministrative
pecuniarie nella misura prevista
dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi
e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";
g) dopo
il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare
di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui
al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a
euro
duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 e' soppresso;
i) al comma
17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui
ai commi 13-bis e 15".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 116 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 116
(Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza
aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un
ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il
certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio
del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso
con prova finale organizzato secondo le
modalita' di cui al comma
11-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida
occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici
e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,
con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio,
l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico,
delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei
certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui
all'art. 119,
dei comuni e delle autoscuole di cui all'art. 123.
3. La
patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le
rispettive
categorie:
a) - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3
t;
b) - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva
non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del
conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo
trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i
due veicoli superiore a 3,5 t;
c) - autoveicoli, di massa complessiva a pieno
carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi
quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
d) -
autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto,
anche
se trainanti un rimorchio leggero;
e) - autoveicoli per la cui guida
e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle
quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non
rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il
conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali
e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche'
il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli
di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i
minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la
patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di
veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche'
con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove
ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non
possono guidare i veicoli in servizio
di piazza o di noleggio con conducente
per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche'
i
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le
autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio
con conducente per il
trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni
per
il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai
conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
C e D speciale, di
cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di
autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo
coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e'
richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici
mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente
ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo
accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e
C, per
guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di
categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli
anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose
di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente
della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di
categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti
al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente
o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei
programmi
di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non
puo'
essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I
conducenti di veicoli
adibiti a servizi di emergenza
ottengono il rilascio della relativa
abilitazione
professionale esibendo certificazione, che sara' definita
con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
dalla quale risulti
la loro idoneita' allo svolgimento di
tale attivita'.
9. Nei casi previsti
dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di
veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di
patente
di guida valida per la prescritta categoria devono
inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita',
capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della
Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere
rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in
relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale,
saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma
9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le
relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare
rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza
da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello
stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della
Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova
residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della
M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati
record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese
decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli
ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai
sensi della legge 1 dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della
variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad
essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare
di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso
pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui
al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle
autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un
esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non
statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati
gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia
scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni
scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in
attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono
tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova
finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un
funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura
dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le
istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e
della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative
pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con
proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita', i programmi dei
corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12.
Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il
certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire
seicentotrentacinquemilanovanta a
lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
13. Chiunque
guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e'
punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro
milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si
applica ai
conducenti che guidano senza patente perche'
revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice.
13-bis. Chiunque, non
essendo titolare di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro
cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
14. (Comma
soppresso).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo
munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione
professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione
sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci
giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di
abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
16. (Comma abrogato dall'art. 15,
decreto del
Presidente della Repubblica n. 575/1994).
17. Le violazioni
delle disposizioni, di cui ai commi
13-bis e 15, importano la sanzione
accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo
le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui
al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione
delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del
veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la
confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione
della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a
dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo
VI".
- Il testo dell'art. 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.
25, e successive modificazioni, e il
seguente:
"Art. 119 (Requisiti fisici
e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non
puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli
a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per
i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita'
sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in
materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato
altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto
sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero
della
sanita', o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un
medico militare in servizio permanente
effettivo o da un medico del ruolo
professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del
ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un
ispettore
medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi
tale accertamento deve
essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis.
L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici
specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita'
sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale
effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o
la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve
risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi
dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
(La
certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi
del richiedente
dichiarati da un certificato medico
rilasciato dal medico di fiducia).
4.
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali
del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati
fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato
in base ai
soli accertamenti chimici si dovra' procedere ad una
prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta'
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico,
superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose,
la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t,
macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta
dal
prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della
M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al
comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei
soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma
delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la
commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia
ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle
commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al
Ministro
dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione
medica
centrale istituita presso il Ministero dei trasporti.
Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
di
accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello
Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del
suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari
aspetti
dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche'
sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle
commissioni
mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e
della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del
ricorso avverso
il provvedimento della sospensione della
patente di guida di cui all'art.
129, comma 5, nonche' in
sede di decisione del ricorso avverso la revoca
della
patente di guida disposta dal competente ufficio
provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai
richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti
si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai
servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono
stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le
patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati
medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico
appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora
vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a)
del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del
ruolo della Direzione generale
della M.C.T.C. Qualora siano sottoposti a
visita aspiranti
conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi
associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche
sono integrate con la presenza di un medico dei
servizi per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti
con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di suafiducia;
d) i
tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le
patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2
o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono
richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento
dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione
psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della
professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della sanita', e'
istituito un apposito
comitato tecnico che ha il compito di fornire
alle
Commissioni mediche locali informazioni sul
progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
a
motore da parte dei mutilati e minorati fisici".
- Il testo dell'art. 123 del
decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
il
seguente:
"Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per
l'educazione
stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti
sono
denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad
autorizzazione e
vigilanza amministrativa da parte delle province ed
a
vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della
Direzione
generale della M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia
di
autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle
autoscuole sono
svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro dei trasporti,
nel rispetto dei
principi legislativi ed in modo uniforme per la
vigilanza
tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica
delle
autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice
della motorizzazione e
alla estensione del territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le
societa', gli
enti possono ottenere l'autorizzazione. Il
titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la
gestione
diretta e personale dell'esercizio e dei beni
patrimoniali dell'autoscuola,
rispondendo del suo regolare
funzionamento nei confronti del concedente. Nel
caso di
societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a
persona
delegata dal legale rappresentante della societa'
od ente secondo quanto
previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia
compiuto
gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in
possesso di
adeguata capacita' finanziaria, di diploma di
istruzione di secondo grado e
di abilitazione quale
insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone
giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad
eccezione
della capacita' finanziaria che deve essere
posseduta dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di societa' od
enti, alla
persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
a
coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza
personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
7.
L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che
rilascia specifico attestato di qualifica
professionale.
Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino
e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica,
riconosciuto
dall'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. secondo
criteri uniformi fissati
con decreto del Ministro dei trasporti, le
dotazioni
complessive, in personale ed attrezzature, possono
essere
adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione e' sospesa per un
periodo da uno a
tre mesi quando:
a) l'attivita' dell'autoscuola non si
svolga
regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione
degli
insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti
idonei dal
competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.;
c)
il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio provinciale
della Direzione generale della
M.C.T.C. ai fini del regolare
funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione e' revocata
quando:
a) siano venuti meno la capacita' finanziaria e i
requisiti morali
del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e
didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati piu' di due
provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
10. Il Ministro dei
trasporti stabilisce, con propri
decreti: i requisiti minimi di capacita'
finanziaria; i
requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli
istruttori
delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali
e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei
corsi; i programmi di esame
per l'accertamento della
idoneita' tecnica degli insegnanti e degli
istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente
di
guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza
autorizzazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire
unmilioneduecentosettantamilacentottanta a
lire
cinquemilioniottantamilasettecento. Dalla violazione
consegue la
sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e
di cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente
ufficio
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo
VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o
istruisce
alla guida su veicoli delle autoscuole, senza
essere a cio' abilitato ed
autorizzato, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
13. Nel regolamento saranno
stabilite le modalita' per
il rilascio della autorizzazione di cui al comma
2. Con lo
stesso regolamento saranno dettate norme per lo
svolgimento, da
parte degli enti pubblici non economici,
dell'attivita' di consulenza,
secondo la legge 8 agosto
1991, n. 264".
- Per il testo del comma 2,
lettera c), dell'art. 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e
successive modificazioni, vedi art. 15 del presente
decreto
legislativo.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.
285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 126-bis
(Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio della
patente viene attribuito
un punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato nell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida di cui
agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della
violazione di una delle norme
per le quali e' prevista la sanzione
amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra
le norme di comportamento
di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione
del punteggio relativo ad ogni violazione deve
risultare dal verbale
di contestazione.
2. L'organo da cui dipende
l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio,
ne da' notizia, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione
effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. La
contestazione si intende
definita quando sia avvenuto il pagamento della
sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi
i
termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di
trenta
giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di
polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del
termine per la proposizione dei
ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La
comunicazione puo' essere
effettuata solo se la persona del conducente, quale
responsabile
della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente;
tale
comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli
cartacei
predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni
variazione di punteggio e' comunicata agli interessati
dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun
conducente puo' controllare in
tempo reale lo stato della propria
patente con le modalita' indicate dal
Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal
comma 5 e purche' il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o
privati a cio'
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,
consente di
riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza
al
corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per
i
trasporti terrestri competente per territorio, per
l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti
i
criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalita'
di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale
del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di tre anni, di
violazioni di una norma
di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro
il
limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il
titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui
all'articolo
128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i
trasporti
terrestri competente per territorio, su comunicazione
dell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione
della
patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le
procedure di cui all'articolo 201, comma 3, e' atto definitivo.
Qualora
il titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento di
revisione, la patente di
guida e' sospesa a tempo indeterminato, con
atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Il provvedimento di
sospensione e' notificato al
titolare della patente a cura degli organi di
polizia stradale di cui
all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del
documento.".
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 126 del decreto legislativo
30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e'
il
seguente:
"Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente
di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per
anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il
cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato
il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente
speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati
fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni
a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e'
valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie
di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti,
all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando
altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione
della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art.
119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui
all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in
occasione della conferma di
validita' della patente di guida. Detto
accertamento deve
effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di
coloro
che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed
abbiano
titolo a guidare autocarri di massa complessiva a
pieno carico superiore a
3,5 t, autotreni e autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a
pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine
operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati
con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera
d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul
certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata
dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C.,
che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di
convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici
da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a
trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel
termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita
medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della
validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma
4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui
all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i
conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver
effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per
la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario
che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La
ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di
validita'.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di
cui al comma 5 rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la
conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio
provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito
dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129,
comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita'
sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Alla violazione
conseguono le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro
della patente e del fermo del
veicolo per un periodo di due
mesi. In caso di reiterazione delle violazioni,
in luogo
del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria
della
confisca amministrativa del veicolo.".
- Per i testi degli articoli 225 e 226
del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, vedi note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 128
del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
e' il
seguente:
"Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1.
Gli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
nonche' il
prefetto nei casi previsti dall'art. 187,
possono disporre che siano
sottoposti a visita medica
presso la commissione medica locale di cui
all'art. 119,
comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente
di
guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi
dei
requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita'
tecnica. L'esito
della visita medica o dell'esame di
idoneita' sono comunicati ai competenti
uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. per gli
eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
2. Chiunque
circoli senza essersi sottoposto agli
accertamenti o esami previsti dal comma
1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire
centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.
Alla
stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante
sia stato dichiarato, a
seguito dell'accertamento sanitario
effettuato ai sensi del comma 1,
temporaneamente inidoneo
alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue
la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo
le
norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.".
- Il testo del comma 3,
dell'art. 201 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, e' il seguente:
"3. Alla notificazione si
provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di
un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le
modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della
posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale.
Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite
quando siano fatte alla residenza, domicilio o
sede del soggetto, risultante
dalla carta di circolazione o
dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la
Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente
di guida del conducente.".
Art. 8.
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il
seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque,
a
qualsiasi titolo o per qualunque finalita', gareggia in velocita'
con veicoli
a motore, e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e
con l'ammenda da euro
cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la
confisca del veicolo
con il quale e' stata commessa la violazione.
All'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II,
sezione II, del titolo VI.".
Note all'art. 8:
- Il testo del comma 9 dell'art. 141 del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e'
il seguente:
"9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 e'
soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
Fuori dei casi previsti
dall'art. 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per
qualunque
finalita', gareggia in velocita' con veicoli a motore, e'
punito
con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da
euro cinquecentosedici a
euro
cinquemilacentosessantaquattro, nonche' con la confisca del
veicolo
con il quale e' stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato
consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo
VI.".
Art. 9.
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della
circolazione e della tutela della
vita umana la velocita' massima non puo'
superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade
extraurbane
locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con
la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h
per
le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali
lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali.
Sulle
autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso
di
marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il
limite
massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi
segnali, sempreche' lo consentano
l'intensita' del traffico, le condizioni
atmosferiche prevalenti ed i
dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio.
In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita'
massima
non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
le
strade extraurbane principali.".
Note all'art. 9:
- Il testo del comma 1 dell'art. 142 del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,
come modificato dal decreto qui pubblicato,
e' il seguente:
"Art. 142
(Limiti di velocita). - 1. Ai fini della
sicurezza della circolazione e della
tutela della vita
umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h
per
le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90
km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali,
ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilita' di
elevare
tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane le
cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa
installazione degli appositi segnali.
Sulle autostrade a tre corsie piu'
corsia di emergenza per
ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari
possono elevare il limite massimo di velocita' fino a
150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed
effettive del
tracciato, previa installazione degli
appositi segnali, sempreche' lo
consentano l'intensita' del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti
ed i dati
di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso
di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima
non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade
extraurbane
principali.".
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli
enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla
relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita'
massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti
di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati
nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo
le direttive che saranno impartite dal
Ministro dei lavori pubblici. Gli enti
proprietari della
strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i
limiti
di velocita' al venir meno delle cause che hanno indotto a
disporre
limiti particolari. Il Ministro dei lavori
pubblici puo' modificare i
provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano
contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri
di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro puo' anche disporre
l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato
adempimento, il Ministro
dei lavori pubblici puo' procedere direttamente
alla
esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa
nei
confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non
possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45
km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci
pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui
all'art. 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei
centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e
macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi
equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h
fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da
un
rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54,
comma 1: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e
filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori
dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al
trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico
superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o
ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di
massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il
trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei
centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando
viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei
centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3,
ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b)devono
essere indicate le
velocita' massime consentite. Qualora si
tratti di complessi di veicoli,
l'indicazione del limite va
riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi.
Sono
comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari
ricompresi
nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3,
quando siano in dotazione alle
Forze armate, ovvero ai
Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma
11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le
risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonche'
le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai
percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i
limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di
non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento
di una somma da lire
sessantatremilacinquecentodieci a
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.
8. Chiunque supera di oltre 10
km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto
alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h
i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a
lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. Da
tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Se la violazione e' commessa da un
conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni,
la
sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le
disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una
somma da lire trentottomilacento
a
centocinquantaduemilaquattrocentoventi.
11. Se le violazioni di cui ai
commi 7, 8 e 9 sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma
3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi
previste sono
raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso,
in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da due
a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo
VI. Se la violazione e' commessa da un
conducente in possesso della patente
di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da quattro a
otto
mesi".
- Il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, e successive modifiche, come
modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 143 (Posizione dei veicoli sulla
carreggiata). -
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra
della
carreggiata e in prossimita' del margine destro della
medesima,
anche quando la strada e' libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli
animali devono
essere tenuti il piu' vicino possibile al margine
destro
della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche
agli
altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una
curva o un
raccordo convesso, a meno che circolino su
strade a due carreggiate separate
o su una carreggiata ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una
carreggiata a senso unico di circolazione.
4. Quando una strada e'
divisa in due carreggiate
separate, si deve percorrere quella di destra;
quando e'
divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere
quella di
destra o quella centrale, salvo diversa
segnalazione.
5. Salvo diversa
segnalazione, quando una carreggiata
e' a due o piu' corsie per senso di
marcia, si deve
percorrere la corsia piu' libera a destra; la corsia o
le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. (Comma
soppresso).
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa
segnalazione,
quando carreggiata e' a due o piu' corsie per
senso di marcia, si deve
percorrere la corsia libera piu' a
destra; la corsia o le corsie di sinistra
sono riservate al
sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia
l'intensita'
del traffico, possono impegnare la corsia piu' opportuna
in
relazione alla direzione che essi intendono prendere alla
successiva
intersezione; i conducenti stessi non possono
peraltro cambiare corsia se non
per predisporsi a svoltare
a destra o a sinistra, o per fermarsi, in
conformita' delle
norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare
la
manovra di sorpasso che in tale ipotesi e' consentita anche
a
destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli
possono
procedere sui binari stessi purche',
compatibilmente con le esigenze della
circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva
diversa
segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a
raso,
entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono
marciare
a sinistra della zona interessata dai binari,
purche' rimangano sempre entro
la parte della carreggiata
relativa al loro senso di circolazione.
10. Ove
la fermata dei tram o dei filobus sia corredata
da apposita isola salvagente
posta a destra dell'asse della
strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione
che imponga
il passaggio su un lato determinato, possono
transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente,
purche'
rimangano entro la parte della carreggiata relativa
al loro senso di
circolazione e purche' non comportino
intralcio al movimento dei
viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla
sanzione
amminisfrativa del pagamento di una somma da lire
centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
12. Chiunque circola contromano in
corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso
di
limitata visibilita', ovvero percorre la carreggiata
contromano, quando
la strada sia divisa in piu' carreggiate
separate, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a
lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. Dalla violazione prevista
dal
presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della
sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei
mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da
lire
sessantatremilacinquecentodieci a
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta".
Art. 10.
1. Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' soppresso.
Art. 11.
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, dopo il com-ma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi
condizione
di marcia, e' obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e
delle
luci di posizione.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 152 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 152
(Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli). - 1. L'uso dei dispositivi
di segnalazione visiva
e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da
mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di
forte pioggia e in ogni altro caso di
scarsa visibilita'.
1-bis. Per i
ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi
condizione di marcia, e'
obbligatorio l'uso dei proiettori
anabbaglianti e delle luci di
posizione.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due
ruote e
dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio
anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia
reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga
collocato
fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova
sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una
somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a
lire
duecentocinquantaquattromilatrenta.".
Art. 12.
1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori
anabbaglianti:" sono
inserite le seguenti: "in autostrada;".
Note all'art. 12:
- Il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 153
del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive
modificazioni, come modificato dal decreto qui pubblicato,
e'
il seguente:
"1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma
1,
durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono
tenere accese le luci di posizione, le
luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono
tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: in autostrada,
nei
centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o
sia
insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se
l'illuminazione pubblica
sia sufficiente; fuori e dentro i
centri abitati, anche di giorno, in caso di
nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei
centri
abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche
quando la
illuminazione pubblica sia discontinua e quando
altre sorgenti di luce
possano pregiudicare sia visibilita'
per il conducente, sia quella del
veicolo da parte di
altri;".
Art. 13.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la violazione
e' commessa dal conducente di un autobus o di veicolo
di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di
complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna e' disposta la
revoca della patente di guida, ai sensi
del capo II, sezione II, del
titolo VI.";
b) il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente
del
veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante
dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di
cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il
piu'
vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di
effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati
dal
regolamento.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis.
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcolemico
viene effettuato, su richiesta
degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate,
con strumenti e modalita' stabilite con decreto del
Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le
strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento
degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti
nell'ambito
dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale
di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5
e' sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma
dei commi 4 e
4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti
stabiliti dal
regolamento, il conducente e' considerato in stato di ebbrezza
ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma
6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai
commi 4 e 4-bis,".
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 186 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 186
(Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1.
E' vietato guidare in stato di
ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevandealcoliche.
2. Chiunque guida in
stato di ebbrezza e' punito, ove
il fatto non costituisca piu' grave reato,
con l'arresto
fino ad un mese e con l'ammenda da
lire
seicentotrentacinquemilanovanta a
lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
All'accertamento
del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della patente
da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei
mesi
quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso
di un
anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Quando la violazione
e' commessa dal conducente di un
autobus o di veicolo di massa complessiva a
pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con
la
sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di
guida,
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non
possa essere guidato da
altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino
al
luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina
autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica
derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di
polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo
presso il piu' vicino ufficio o comando,
hanno la facolta' di effettuare
l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali
e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcolemico viene
effettuato, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o
comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalita'
stabilite con decreto del Ministero della salute, di
concerto
con il Ministero dell'interno. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi
di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle
lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in
base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi
necessari per l'espletamento
degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei
fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di
cui
all'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Qualora dall'accertamento,
eseguito a norma dei
commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore
ai
limiti stabiliti dal regolamento, il conducente e'
considerato in stato
di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2;
e)
al comma 6, le parole: "di cui al comma 4,, sono
sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4 e 4-bis,,.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui
al comma
4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu'
grave reato, con l'arresto fino a un mese e con
l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a
lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.".
- Il testo
dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144 e' il seguente:
"Art. 32
(Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale). - 1. Al fine di
ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione
al
"Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione
delle
Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero dei
trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza
stradale che
viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema
articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione
di
piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
da parte degli enti
proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di
prevenzione e controllo, di
dispositivi normativi e organizzativi,
finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli
obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio
decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della
navigazione, della pubblica istruzione e della
sanita', definisce gli
indirizzi generali del Piano e le
linee guida per l'attuazione dello stesso,
da sottoporre al
parere delle competenti commissioni parlamentari, anche
ai
fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il Piano
viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei
lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre
anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il
finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale
della sicurezza
stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art.
2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
elevata al
15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
titolo di anticipazione,
nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per
la somma
corrispondente al consuntivo dell'esercizio
precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5.
Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del
comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le
finalita'
previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale,
sono
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli
accordi di
programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 26 febbraio
1994, n. 143. All'onere
relativo alla redazione ed all'attuazione del
Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a L. 17.000
milioni annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente
utilizzando quanto a lire 12.200 milioni
l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a
lire
4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e
della navigazione. Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per
l'attuazione del Piano e'
destinata a interventi volti alla
repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al
miglioramento
dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di
cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il
Ministero dei lavori pubblici verifica
annualmente lo stato di attuazione del
Piano e la coerenza
degli interventi per la sicurezza stradale con le
finalita'
e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I
risultati della verifica vengono inseriti nella
relazione al Parlamento
prevista dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.".
Art. 14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che
il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di
sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale
di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti
dalla legge, accompagnano il conducente presso
strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia stradale ovvero presso le
strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini
dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Le
medesime disposizioni si applicano in caso di
incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di
polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano
altresi'
tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali
e
sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati
con
strumenti e modalita' stabiliti dal regolamento, ai fini
della
determinazione delle quantita', indicate in conformita'
alle
previsioni dello stesso regolamento; essi possono
contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo
186. Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale
la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in
base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali
sono reperiti nell'ambito dei
fondi destinati al Piano nazionale
della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere
tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di polizia che ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della
commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 187 del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 187
(Guida sotto l'influenza di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare
in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata con l'uso
di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Quando si ha ragionevolmente
motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto
conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli
agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1
e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso
strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di
polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie
pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali
fini equiparate, per il prelievo di campioni di
liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o
psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di
incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi
di polizia stradale
di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
effettuano altresi' tali accertamenti sui
conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche.
Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e
modalita' stabiliti dal
regolamento; ai fini della
determinazione delle quantita', indicate in
conformita'
alle previsioni dello stesso regolamento; essi
possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico
previsto
nell'art. 186. Le strutture sanitarie rilasciano
agli organi di polizia
stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle
vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento
degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale
di cui all'art. 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del
referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura
dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertame