IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di garantire la
sicurezza nella circolazione stradale,
in considerazione dell'ormai
iniziato esodo estivo e dell'incremento
considerevole dei veicoli su
strade ed autostrade;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno
2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i
Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data
di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del
decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo
le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati
di
auricolare".
Art. 3.
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile
1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15
gennaio
2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai
limiti
stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti:
"tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
Art. 4.
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali,
nonche'
sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto,
ai
sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma
1
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
secondo
le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od
installare dispositivi o
mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni alle norme di
comportamento stabilite dall'articolo 142 del
decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto, sentiti gli
organi locali di polizia stradale, e su
conforme parere degli enti
proprietari, individua le strade di cui al
comma 1, tenendo conto del tasso
di incidentalita', delle condizioni
strutturali e plano-altimetriche, di
traffico o di altre cause per le
quali non e' possibile il fermo di un
veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidita' del
traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei
soggetti
controllati.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
2. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 20 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato