Accesso civico “semplice”

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, c.1 (come modificato d.lgs. n. 97/2016 ) e L. 241/90, art.2, c.9.

 

L’Accesso civico (cd. semplice) è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nel sito web aziendale “Amministrazione Trasparente”, gratuitamente, senza legittimazione soggettiva e senza necessità di motivazione.

 

Procedimento:

 

La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata da chiunque, in qualsiasi momento dell’anno tramite il modulo predisposto e presentata nelle seguenti modalità:

 

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Campagnano di roma; Piazza Cesare Leonelli n.15, 00063 Campagnano di Roma (RM)

 

Le istanze sono altresì valide se:

 

  1. sottoscritte mediante la firma digitale;
  2. l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;
  4. sono trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, posta, fax o direttamente agli uffici interessati.

 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito web aziendale e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Nell’istanza devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.

 

Tutela dell’accesso civico:

 

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui al d. lgs n. 104/2010. e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

Per approfondimenti, si rinvia alle Linee Guida Anac recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.