Comune di Campagnano di Roma

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I rapporti controversi tra Condono Edilizio e ICI

questa pagina, viste le continue nuove norme e conseguenti nuove interpretazioni vuole diventare un osservatorio permanente sulla questione CONDONO EDILIZIO e ICI -
versione del 4 dicembre 2005 - in continua evoluzione

Che la norma istitutrice dell'ultimo Condono Edilizio sia controversa di suo è notorio a tutti gli addetti del settore. Quello che non è stato ancora sufficientemente evidenziato è il contrasto evidente tra questa norma e il DLgs.504/92 e sue modifiche, istitutore dell'ICI .

1° PRESCRIZIONE E PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - La legge sul condono "condona" ai fini ICI l'immobile oggetto di sanatoria fino al 31-12-2002. LA contraddizione con il 1° comma dell'art. 1 del DLgs.504/92 è stridente perché "presupposto dell'imposta è il possesso dell'immobile" e non la presentazione di una domanda di condono né tantomeno l'esito di tale richiesta. Questo concetto fu esaurientemente chiarito e confermato dal Ministero delle Finanze con propria Risoluzione già nel lontano 1996.
Quindi fino all'entrata in vigore di questa ultima norma, i soggetti attivi dell'Imposta comunale sugli Immobili (i Comuni) potevano e dovevano emettere e notificare avvisi di accertamento per omessa denuncia (con sanzioni fino al 200% dell'imposta non versata) ai possessori di immobili abusivi che avessero omesso la dichiarazione ICI di detti immobili.
Oggi, questo non solo non è possibile ma si comincia a ritenere che l'imposizione sia legata e "dipendente" dall'esito della domanda di concessione in sanatoria. Di fatto, questo crea un enorme discrimine (ai limiti della incostituzionalità) tra i vecchi e i nuovi possessori di immobili abusivi perché per i nuovi, di fatto,  non si applica il DLgs. 504/92

2° DICHIARAZIONE ICI - Fino all'ultima proroga l'immobile "condonando" doveva essere dichiarato ai fini ICI entro il 30-09-2004. Poi per via dei ricorsi presentati delle Regioni, della Sentenza della Consulta, delle leggi Regionali, ecc , il DL 283 del 29-11-2004 sposta questo termine al 31-10-2005 (era stato gia spostato al 30-06-2005 con DL 168/2004). Questo significa che il termine "normale" previsto dal DLgs504/92 fissato al 30-06-2004 gia spostato al 30-09-2004 ora diventa 31-10-2005.

E' evidente che la Dichiarazione ICI presentata nel 2005 fa riferimento all'anno 2004 e giammai al 2003, quindi entro il 31-10-2005 si deve presentare la dichiarazione ICI relativa all'anno 2003 sul modello approvato nel 2004.

Questa norma porta a due grosse difficoltà, la prima è quella di procurarsi nel 2005 il modello che era valido nel 2004 relativo al 2003 e la seconda la confusione logica tra questo modello che sarà introvabile e quello regolare del 2005 relativo al 2004 che eventualmente qualcuno avrà bisogno di presentare.

Faccio un esempio: se la quota parte di proprietà dell'immobile oggetto di condono fosse cambiata nel corso dell'anno 2004 rispetto al 2003, questa variazione va comunicata con dichiarazione nel 2005 su modello per il 2004, poi a distanza di due o tre mesi (entro 31-10-2005) si presenta la dichiarazione su modello del 2004 per l'immobile posseduto nel 2003. OLTRE ALLA MATEMATICA ANCHE LA LOGICA E? DIVENTATA UN?OPINIONE.  

A parte questa anomalia che di suo potrebbe generare importanti Contenziosi, quello che viene stravolto è il contenuto stesso della Dichiarazione ICI.
Invece di dichiarare Categoria, Classe, Valore provvisorio (in mancanza di quello definitivo) ed estremi catastali (foglio, particella e subalterno) si devono dichiarare i metri quadrati oggetto della sanatoria.
Tra le caselle della dichiarazione ICI, che vengono poi lette otticamente da Centro Meccanografico e inviate poi per via telematica ai comuni, non c'é una casella per poter indicare i metri quadrati. Il risultato sarà che mancherà agli uffici comunali quel valore INDISPENSABILE per poter aggiornare la banca dati delle dichiarazioni: il valore dell'immobile.
Non secondario è il problema legato alla mancanza di indicazione della natura di questi metri quadrati. Supponiamo di leggere su una dichiarazione ICI il valore 60 mq. Alcune delle infinite fattispecie potrebbero essere le seguenti:

Per ognuna delle combinazioni possibili si dovrebbe presentare apposita dichiarazione di variazione ICI dove venga chiaramente spiegato a cosa si riferiscono questi ipotetici 60 metri quadrati.

3° VERSAMENTI - Tutte queste deroghe si ripercuotono direttamente sulle banche dati dei versamenti e successivi controlli e verifiche. La norma attuale obbliga il "condonante" a versare durante il 2004 due euro per metro quadrato oggetto di sanatoria per il 2003 e altrettanto per il 2004. Non mi risultano norme che abbiano prorogato questi termini. Quindi oltre a non sapere per quale fattispecie siano stati versati n euro non può nemmeno essere imputata all'anno di competenza la parte relativa al 2003 e al 2004. Anzi, visto che il bollettino ICI riporterà chiaramente l'anno d'imposta "04" potrebbe risultare versato nulla per il 2003 e il doppio del dovuto per il 2004.

4° CONGUAGLIO - Per poter, in futuro, fare il conguaglio, si dovrà sostituire la rendita catastale definitiva ottenuta tramite DOCFA ad una rendita catastale provvisoria che non è mai stata dichiarata, calcolare l'imposta dovuta e confrontare quest'ultima con l'imposta versata che però non è stata scorporata e non può essere scorporabile dal versamento unico effettuato per le due annualità.

5° LIQUIDAZIONE - Nessuno può negare il principio che Il condono edilizio, per quanto premiante, non può ostacolare le disposizioni previste per legge, DLgs. 504/92, relativamente alla fase di liquidazione dell'imposta. Considerato che l'imposta pagata nel 2003 è relativa a immobili che devono essere dichiarati nel 2004, mentre l'imposta pagata nel 2004 è relativa a immobili dichiarati nel 2005 e visto che la liquidazione (controllo dei versamenti sulla base delle dichiarazioni) deve essere fatta non oltre il secondo anno rispetto al versamento ne deriva che la liquidazione dell'anno 2003 deve essere portata a termine entro il 2005 mentre la liquidazione del 2004 deve essere portata a termine entro il 2006. Se questo è vero e a parere dello scrivente non può essere che vero, è inequivocabile che il versamento "provvisorio nel caso dei 2 euro/mq" o "definitivo nel caso di una rendita definitiva" e la dichiarazione ICI per gli immobili oggetto di condono deve essere fatto entro e non oltre il 2004 proprio per poter permettere la liquidazione dell'anno 2003 nei termini di legge , ovvero entro il 2005. Anche perché se così non fosse si verrebbe a creare un'incredibile ingiustizia rispetto ai "normali" soggetti passivi che non avendo presentato alcuna domanda di condono sarebbero oggetto a verifica mentre quelli che hanno presentato domanda di condono ne risulterebbero esenti.

il DL 283 del 29-11-2004 spostando  il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ICI per gli immobili oggetto di condono al 31-10-2005 ha di fatto esentato i soggetti di cui sopra dal controllo della liquidazione discriminando i normali contribuenti e permettendo un possibile "involontario" danno erariale alle casse del Comune.


fin quì le problematiche, ora il rimedio (per quanto possibile!)


Condono Edilizio - Calcolare la rendita  media dai metri quadrati

Un problema pratico che si pone a tutti gli uffici tributi - ICI con il condono edilizio consiste nel fatto che la dichiarazione ICI ai fini del condono edilizio è relativa all'anno 2003 ma il pagamento è comprensivo dell'anno 2004.
Per questo si suggerisce una norma di buon senso e cioè di fare due bollettini separati, uno per l'anno 2003 e uno per l'anno 2004 e di allegare le fotocopie alla dichiarazione.

Un problema ancora più grosso è relativo alla dichiarazione ICI dove viene indicato il numero di metri quadrati dell'immobile oggetto di sanatoria (oppure il versamento che è pari a 2 Euro per metro quadrato) a prescindere dalla destinazione d'uso dell'immobile.
Anche quì, sarebbe opportuno indicare in qualche modo (anche nelle note) che tipo di immobile si sta dichiarando.

Tutti gli archivi e programmi gestionali ICI sono stati invece progettati per registrare le RENDITE CATASTALI, che congiuntamente alla CATEGORIA CATASTALE  e ad altri parametri permettono infine di calcolare l'imposta.

Questo perché l'immobile condonando deve essere inserito in archivio con una rendita provvisoria fino a quando, a seguito di accatastamento, si potrà sostituire con quella definitiva e quindi si potrà ri-liquidare correttamente l'imposta.

Sorge il problema di come calcolare la rendita catastale dell'immobile condonando a partire dai metri quadrati.

Quella che segue è una immagine del foglio elettronico con una formula unica per tutte le tipologie di immobili e per tutte le fattispecie in grado di calcolare la rendita presunta di un immobile oggetto di sanatoria edilizia a partire dai metri quadrati dichiarati.

scarica il formato ODS per OpenOffice.org CALC - scarica il formato XLS per MS Office Excel

oppure usa il foglio excell on-line sottostostante


SCADENZARIO E PROROGHE

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di condono era stato fissato per il 31 marzo 2004, poi prorogato al 31 luglio 2004 e da ultimo il termine è stato prorogato al 10 dicembre 2004

Scade il 20 dicembre 2004 il termine per il pagamento della seconda rata dell'oblazione e degli oneri di concessione mentre la scadenza è del 30 dicembre per il pagamento della terza e ultima rata dell'oblazione e degli oneri di concessione

Entro il 30 aprile 2005, per le costruzioni abusive realizzate su suolo demaniale, dovrà avvenire la presentazione della copia della denuncia al catasto con il frazionamento

Scade il 31 maggio 2005 il termine ultimo entro il quale l'agenzia del demanio deve esprimersi sul riconoscimento del diritto di mantenere l'opera abusiva su suolo demaniale e sulla disponibilità alla cessione dell'area

Scade il 31 luglio 2005 il termine ultimo entro il quale si può fare il ravvedimento operoso (per coloro che presentano il modello UNICO in versione cartacea) per il versamento dell'ICI sugli immobili condonandi

Scade il 31 ottobre 2005 il termine ultimo entro il quale si può fare il ravvedimento operoso (per coloro che presentano il modello UNICO in modalità telematica) per il versamento dell'ICI sugli immobili condonandi

Entro il 31 ottobre 2005 deve essere presentata tutta la documentazione relativa al condono quale pagamento degli oneri concessori, denuncia catastale, denuncia ai fini ICI, tassa smaltimento rifiuti ecc.

 

Il Funzionario Responsabile ICI
Augusto Scatolini

 

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