COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE III – Servizio 3.1 - Politiche Tributarie

Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – 2008

Dal 1/1/2016 per controversie di maggiore imposta dovuta fino a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 gg.. Durante tale periodo il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute. Qualora non si ritenga accoglibile il reclamo e la eventuale proposta di mediazione, l'Ente potrà formulare una propria proposta tenuto conto di quanto previsto nel c. 5 del citato art. 17 bis. Decorso infruttuosamente il terminesuddetto di 90 gg., Il ricorso diventa procedibile e l'interessato, entro 30 gg., dovrà costituirsi in giudizio secondo le modalità di cui all'art.22 del D. Lgs. 546/92.

Per gli accertamenti ICI/IMU specialmente per le aree fabbricabili è possibile presentare richiesta di accertamento con adesione come previsto dal regolamento approvato con D.C. n. 16 del 16/04/2013

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 28/5/08) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno, l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le abitazioni principali, in cui si ha la residenza anagrafica (D.Lgs 504/92) e relative pertinenze (articoli 817 e seguenti del Codice Civile), limitatamente ad un solo box/posto auto in categoria C6 e ad un solo magazzino/cantina in categoria C2. Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle pertinenze si deve far riferimento al regolamento comunale ICI e usare l'apposito modulo di dichiarazione.

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare solo la detrazione comunale pari a 140 Euro.

L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dal regolamento comunale ICI. Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle abitazioni assimilate alle prime case si deve far riferimento al regolamento comunale ICI e usare l'apposito modulo di dichiarazione

Alcuni dubbi interpretativi sorgono sull'assimilabilità  delle abitazioni date in comodato gratuito riportata sul Regolamento Comunale ICI in quanto l'assimilazione è parziale (solo detrazione) e sulle relative pertinenze rispetto alla possibilità di considerarle esenti.

Quindi, in attesa di chiarimenti interpretativi ministeriali e/o giurisprudenziali, (circolari - risoluzioni - sentenze), si consiglia di dichiararle con gli appositi moduli e di considerarle esenti per quanto riguarda l'acconto di giugno salvo indicazioni contrarie da parte del Comune entro la data per il saldo di dicembre.

Nel caso in cui, queste casistiche, non si rivelassero esenti si dovrà versare a saldo il dovuto complessivo senza l'applicazione di sanzioni né interessi.  

Il Funzionario Responsabile ICI
Augusto Scatolini