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Comune di Campagnano di Roma |
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Le domande più frequenti
Qual'è la differenza tra solare
fotovoltaico e solare termico?
Mentre il solare fotovoltaico produce energia elettrica sfruttando
l'effetto fotovoltaico di alcuni materiali semiconduttori, il solare
termico utilizza l'energia solare raccolta da un collettore solare per
il riscaldamento di un fluido (per es. acqua).
Il Conto Energia riguarda sia il
fotovoltaico che il solare termico?
NO. Il Conto Energia è riservato alla produzione di energia elettrica da
pannelli fotovoltaici
Conviene installare un impianto fotovoltaico che produce più energia
di quanto ne consumo?
NO. La convenienza maggiore si verifica quando la produzione del solare
è minore o uguale al consumo annuale dell'utenza.
Ma quali sono le condizioni ideali per la
produzione massima di energia?
Le condizioni ideali per la produzione massima di energia sono quelle
definite “standard”: pannelli perfettamente rivolti a sud e cielo
completamente sereno.
Se è nuvoloso, l’impianto fotovoltaico
non funzionerà?
SBAGLIATO. In realtà i moduli fotovoltaici funzionano sia con l’energia
irradiata direttamente dai raggi solari, che con quella diffusa. I
pannelli hanno la capacità di continuare a sfruttare la radiazione
solare diffusa, anche in caso di cielo nuvoloso. Ovviamente, in queste
condizioni, renderanno meno
E se il mio impianto è rivolto a Nord?
A sud è l'orientamento ideale per un’impianto fotovoltaico per sfruttare
al massimo i raggi del sole. Comunque anche con orientamenti sud-est e
sud-ovest la produzione rimane molto simile all'ideale. L'importante è
non avere il tetto rivolto a Nord: in questo caso l'impianto solare è
ovviamente inutile
Per realizzare un impianto fotovoltaico,
dovrò modificare l’impianto elettrico esistente?
No, non è necessario modificare l'impianto elettrico esistente.
L’ impianto fotovoltaico ha una sua linea autonoma ed è collegato a un
inverter che permette di trasformare la corrente elettrica continua,
generata dai moduli fotovoltaici, in corrente elettrica alternata.
Questa corrente elettrica generata sarà immessa nella rete pubblica.
E’ costosa la manutenzione di un
impianto fotovoltaico?
NO. Considerando che un impianto fotovoltaico non è costituito da parti
meccaniche in movimento, il rischio di guasto è relativamente basso.
Proprio per questo i pannelli non necessitano di particolare
manutenzione. Di solito è prevista l'eventuale pulizia della loro
superfice ogni 2 o 3 anni, anche se la pioggia ed il vento sono degli
ottimi aiutanti. I pannelli, inoltre, sono realizzati in maniera tale da
resistere anche alla grandine. Bisogna invece tenere sotto controllo le
spie presenti sull'inverter che possono segnalare guasti o anomalie nel
rendimento
Quanto produce un impianto fotovoltaico?
Gli impianti con moduli fotovoltaici producono in un anno generalmente
per kWp installato: circa 1.100-1300 kWh/anno nel Nord Italia,
1.300-1.500 kWh/anno nel Centro Italia e 1.400-1.700 kWh/anno nel Sud
Italia
E in caso di black-out? Potrò usare
l’energia elettrica immagazzinata?
NO. Perché nel caso di impianti funzionanti in regime di scambio sul
posto, connessi cioè costantemente alla rete elettrica nazionale, la
legge impone il distacco immediato ed automatico dell'impianto
fotovoltaico nel momento in cui l'inverter rileva anomalie o cali di
tensione sulla rete principale. Questo per impedire che il personale che
svolge eventuali lavori di manutenzione a assistenza sull’impianto,
possa rimanere fulminato.
Ma il nuovo impianto fotovoltaico,
aumenterà il rischio di fulmini?
NO. L'installazione di un impianto fotovoltaico parzialmente o
completamente integrato nella struttura del tetto non comporta un
sensibile aumento del rischio di intercettazione dei fulmini. Se
esistente l'impianto parafulmine andrà collegato ai nuovi apparati; in
caso contrario la realizzazione di un impianto parafulmine non è
necessaria.
Cosa succede dopo 20 anni con il Conto
Energia? Dopo aver usufruito per 20 anni dell’incentivo statale,
l’impianto fotovoltaico funzionerà in net metering, cioè ci sarà uno
scambio alla pari con il gestore elettrico, come è avvenuto fino ad
adesso per gli impianti che hanno usufruito di contributi statali.
Può un condominio partecipare al Conto Energia installando un
impianto fotovoltaico?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale
Quanto spazio occupa un impianto
fotovoltaico?
Un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per
kW di potenza nominale installata
Può un proprietario di un appartamento in condominio partecipare al
Conto Energia installando un impianto fotovoltaico sulle parti comuni?
Sì, ma è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione
dell’impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l’impianto in un
altro sito?
NO, perché alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti bisogna
indicare chiaramente il posto dove si installerà l’impianto. E questa
condizione è vincolante. Qualora non si rispettino le condizioni del
progetto preliminare decade il diritto alle tariffe incentivanti.
Chi può beneficiare del Conto Energia?
- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Soggetti pubblici
- Condomini di unità abitative e/o di edifici
Qual è la potenza degli impianti incentivabili?
Maggiore di 1 kWp. Non esiste quindi limite superiore di potenza (Rif.to: Art. 4, comma 2).
Un impianto esistente può beneficiare delle nuove tariffe?
Sì, se è stato realizzato tra l’1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG (13 aprile 2007) e se non ha beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite coi decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006. In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG (Rif.to: Art. 4, comma 3).
Se si realizza un potenziamento di un impianto esistente?
Se un impianto è in esercizio da almeno 2 anni e si decide di aumentarne la potenza, è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia per la sola potenza aggiuntiva che deve essere di almeno 1 kWp e che entrerà in esercizio sempre in data successiva all’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG. In tali casi si accede alle sole tariffe e non ai premi descritti più avanti (Rif.to: Art. 4, comma 3; Art. 2, comma 1/lettera j).
Si possono realizzare impianti utilizzando moduli o inverter usati?
Non è possibile utilizzare componenti usati in altri impianti. Possono, invece, essere usati moduli e/o inverter non nuovi solo nel caso in cui gli stessi non siano mai stati installati in altr i impianti (Rif.to: Art. 4, comma 4).
Quali sono gli impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia?
Nel decreto vengono definite 3 tipologie di impianto:
1. Impianti fotovoltaici “non integrati”, quando i moduli vengono installi a terra in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia nel caso di elementi di arredo urbano e viario (1), sia nel caso di tetti (solo nel caso di tetti a falda) o facciate di edifici (2).
(1) incluse barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie
(2) Sono, in questo caso, comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre in connessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati a terra (Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2).
2. Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”, quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di appoggio, vengono installati (1) su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati, (2) in modo complanare alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario
(1) anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non complanari al tetto. Se c’è una balaustra intorno al tetto, i moduli devono essere installati con un’inclinazione tale che la quota corrispondente alla metà dell’altezza dei moduli non superi l’altezza della balaustra
(2) coperture parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senza accumulatori)
3. Impianti fotovoltaici "con integrazione architettonica", se i moduli:
- sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica.
- e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie.
- sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminazione naturale degli ambienti interni all’edificio.
- sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche.
- costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti).
- e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole.
- sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti.
- sostituiscono o integrano i vetri di finestre.
- i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane.
- costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti.
Quali autorizzazioni servono per realizzare un impianto fotovoltaico?
Ad esclusione di casi particolari, nei quali serve un’autorizzazione specifica(es. autorizzazioni paesistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.), per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici non è necessaria l’Autorizzazione Unica, ma basta la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.). Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Unica (Rif.to Art. 5, comma 7).
A quali impianti si applicano le nuove tariffe e fino a quando?
Si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data successiva all’emanazione della Delibera dell’AEEG e il 31 dicembre 2008. La tariffa incentivante viene corrisposta per 20 anni e rimane costante negli anni, senza quindi essere aggiornata con il tasso d’inflazione (Rif.to Art. 6, comma 1).
Come saranno le tariffe dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010?
Saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti coi tassi d’inflazione (Rif.to Art. 6, comma 2) .
Esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe?
Sì, esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe incentivanti valide per le applicazioni specifiche di seguito elencate:
- quando la maggior parte dell’energia elettrica prodotta è consumata dall’utenza a cui è intestato l’impianto.
- su alcuni edifici pubblici.
- per impianti integrati installati su aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit (Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a).
Maggiorazioni per applicazioni speciali.
- E’ prevista una Maggiorazione del 5% per impianti “non integrati” la cui produzione energetica viene consumata per almeno il 70% dall’utenza (Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a).
- Maggiorazione del 5% per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5000 abitanti (Rif.to Art. 6, comma 4/lettere b) e d)).
- Maggiorazione del 5%, per impianti integrati per aziende agricole, e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit (Rif.to Art. 6, comma 4/lettera c)
Chi e come si può usufruire dei “premi” per impianti abbinati a un uso efficiente dell'energia?
Sono applicabili a impianti che operano in regime di “scambio sul posto”.
Si procede come segue:
- Si redige un attestato di qualificazione energetica(*) per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio.
- Dopo che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio si effettuano degli interventi (già indicati nell’attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10%. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati.
- Si inviano al G.S.E. entrambe le certificazioni (del prima e del dopo-intervento) per chiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.
- Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30%.
(*) verrà sostituito dall’attestato di certificazione energetica, al momento dell’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.(Rif.to Art. 7, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 )
In caso di ulteriore intervento di riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria è possibile chiedere un adeguamento del premio?
Sì, il rinnovo del diritto al premio avviene con le medesime modalità precedentemente descritte, fermo restando il limite massimo del 30% (Rif.to Art. 7, comma 7).
Cosa succede se si vende un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico che usufruisce dell’incentivo in Conto Energia?
Il compratore acquista anche l’impianto e il corrispondente titolo a sfruttare l’incentivo in Conto Energia, beneficiando della tariffa incentivante come pure dell’eventuale premio (Rif.to Art. 7, comma 7).
Il premio è dato se l’impianto fotovoltaico viene realizzato su un edificio di nuova costruzione, la cui realizzazione già segue criteri di risparmio energertico?
Sì, ma limitato al 30% del premio che si otterrebbe secondo i criteri prima descritti, a condizione che i consumi energetici dell’edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell’All. C, comma 1 Tab. 1 del D.L. 19 agosto 2005, n. 192 (Rif.to Art. 7, comma 8).
Oltre alla tariffa incentivante ed al premio è possibile usufruire di altri benefici legati al ritiro dell’energia elettrica?
In aggiunta alla tariffa incentivante ed al premio riconosciuto su tutta l’energia prodotta per impianti al di sotto dei 20 kWp è possibile beneficiare della disciplina di scambio sul posto.
Per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l’energia prodotta, qualora immessa in rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato (Rif.to Art. 8).
E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione?
Non è possibile usufruire dell’incentivo e del premio nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitali e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento. Solo le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi sia del’incentivo e del premio in conto energia
E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione?
Non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con:
- certificati verdi
- titoli di efficienza energetica (D.lgs 79/1999 e D.lgs 164/2000)
Non possono usufruire dell’incentivo e del premio gli impianti:
- realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010.
- per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
(Rif.to Art. 9, comma 2, 3 e 4)
Quali sono le modalità di erogazione dell’incentivazione?
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aggiorna, entro 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto del conto energia, i provvedimenti che stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione della tariffa incentivante e del premio (Rif.to Art. 10).
Le disposizioni dei “vecchi” decreti rimangono valide anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto?
Le disposizioni dei “vecchi” decreti del conto energia continuano ad applicarsi esclusivamente agli impianti che hanno già acquisito (domande presentate, considerate idonee e rientrate nel limite massimo di potenza disponibile), entro il 2006, il diritto alla tariffa incentivante in base ai medesimi “vecchi” decreti (Rif.to Art. 16, comma 19).
Cosa devono fare i soggetti che hanno acquisito il diritto alla tariffa incentivante in base ai “vecchi” decreti?
Devono far pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio, entro 90 giorni dalle rispettive scadenze. Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
I termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto possono essere posticipati, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile (Rif.to Art. 16, comma 2, 5).
E’ previsto uno scorrimento delle graduatorie dei “vecchi” decreti del Conto Energia?
In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi al “vecchio” conto energia non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie. La potenza così resa disponibile è da considerarsi compresa nel limite stabilito dal nuovo decreto (Rif.to Art. 16, comma 3, 4).
I soggetti che hanno presentato domanda con i “vecchi” decreti e non sono stati ammessi a causa dell’esaurimento della potenza disponibile, hanno diritto ad accedere prioritariamente al “nuovo” decreto?
No, non è possibile; tali soggetti possono accdere alle tariffe incentivanti secondo le disposizioni del nuovo decreto (Rif.to Art. 16 comma