VISTI:
- la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.. “Modifiche al sistema pernale e sanzionatorio”;
- l’art. 29 del nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- l’art. 892 (distanze per gli alberi) e seguenti del Codice Civile;


RICHIAMATA altresì, i contenuti della sentenza n. 17601 del 07.05.2010 della Corte di Cassazione-Sez. Penale; PRESO ATTO CHE, ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del D.Lgs n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, per sede stradale si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;
CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 285/92 e D.P.R n. 495/92, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;
EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi metereologici eccezionali e non;
CONSIDERATO che l’utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un ottima visibilità e, nulla deve essere d’intralcio nel suo cammino.
Affinchè questo sia possibile, il proprietario o il locatario/affittuario di terreni confinanti con le strade Comunali o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;
EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità, sia con il sopraggiungere della stagione estiva, che a seguito dei cambiamenti climatici, che hanno portato, anche sul nostro territorio, ad avere sia violenti temporali annessi a forti venti e sia con il sopraggiungere della stagione invernale, per particolari condizioni climatiche anche in presenza di pioggia e/o neve, che potrebbero ridurre maggiormente la visibilità esponendo gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l’incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;
RICHIAMATO l’art. 29 del D.Lgs 30 aprile 1992 m. 285 che testualmente recita: “ I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;
VISTO l’art. 50 “Pulizia dei terreni non edificati dei fabbricati ed aree scoperte e dei terreni agricoli” del
Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n.
21 del 22.3.2018;
CHE in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade urbane, extraurbane e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone o cose;
CONSIDERATO altresì che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;
VISTO, l’art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

 

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio di edifici in stato di abbandono, di provvedere:
- al taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale;
- alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali che pregiudicano la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dal codice civile per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o chi aventi diritto, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedime vegetale;
- al mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite ed in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica, da attuarsi prima della stagione estiva e invernale, al fine di evitare gli inconvenienti sopra segnalati.
Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza, i lavori verranno eseguiti dal Comune con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, calcolati in via forfettaria come previsto dalla Determinazione Dirigenziale n.762/2018;


AVVERTE

- che in caso di inottemperanza al presente provvedimento l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell’effettuazione dei lavori indispensabili, in danno degli inadempimenti, con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 (sanzione in misura ridotta entro 60 giorni € 200,00), fatta salva ogni ulteriore più grave responsabilità;
- che l’ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con la Polizia Locale, provvederà alla verifica dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni e per il recupero delle spese sostenute dall’Amministrazione stessa calcolate in via forfettaria come da Determinazione Dirigenziale n.
762/2018;
- che l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve ritenersi essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- che la Polizia Locale di Campagnano di Roma e tutti gli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza sull’osservanza e rispetto della presente ordinanza;
Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti:
- con la sanzione di cui all’art. 29 del Codice della Strada da € 169,00 a € 679,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 169,00 e pagamento effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione ridotto al 30% pari a
€ 118,30) oltre le spese di procedimento;
- con la sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs n. 267/2000 da € 100,00 a €
600,00 (pagamento in misura ridotta entro 60 giorni pari a € 200,00);
- con le spese sostenute dal Comune nei casi di cui al punto 2) del dispositivo, quantificato in misura forfettaria ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 762/2018, pari a € 15,00 al metro lineare di fronte stradale pulito.

 

COMUNICA

Che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notifica della presente, ricorso al T.A.R. del Lazio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

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