Il decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, come modificato in sede di conversione dalla legge 31 luglio n.119,dispone che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:
a) anti-poliomielitica
b) anti-difterica
c) anti-tetanica
d) anti-epatite B
e) anti-pertosse
f) anti- Haemophilus influenzae tipo b
Il predetto decreto-legge, come modificato in sede di conversione estende quindi il novero delle vaccianzioni obbligatorie attualmente previste includendo:
a) anti-morbillo
b) anti-rosolia
c) anti-parotite
d) anti-varicella
Non sono invece obbligatorie le vaccinazioni:
a) anti meningococco B
b) anti meningococco C
c) anti rota virus
d) anti pneumococco
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione :
a) i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale
b) i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico o pediatra
c) i soggetti che hanno richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non effettuate. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, cosiddetta autocerti- ficazione; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono state previste disposizioni transitorie, riguardanti in particolare la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccianzioni ovvero l’esonero, o la prenotazione di appuntamento presso la ASL competente, tale documentazione deve essere presentata:
- entro il 10 settembre p.v. per l’iscrizione a Nidi e Scuole Materne;
- entro il 31 ottobre p.v. per la scuola dell’obbligo.
Per chi ha presentato l’autocertificazione, deve essere comunque consegnata alle scuole, entro il 10 marzo 2018, idonea documentazione attestante le vaccinazioni effettuate.
Le famiglie con bambini che frequentano servizi educativi per l'infanzia o scuole dell'infanzia, incluse le private non paritarie, devono presentare la documentazione richiesta entro il 10 settembre . La presentazione dei documenti è requisito d'accesso, non verranno accettati bambini per i quali non è stata presentata documentazione.
Il bambino non potrà più frequentare la scuola ma rimarrà comunque iscritto e verrà riammesso a documentazione presentata. Il caso sarà segnalato, entro i dieci giorni dalla mancata presentazione, alla Asl competente che avvierà la procedura prevista per recuperare le mancate vaccinazioni. Per la scuola dell’obbligo la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola.
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.aslrmf.it