A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso
pubblico situati nel territorio del Comune di Campagnano di Roma di provvedere a:
1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti,
invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
2. Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio
stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in
qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
3. Rimuovere immediatamente alberature, ramaglie e terriccio che si promanano dai terreni
laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per
qualsiasi altra causa.
4. Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi
danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle
strade confinanti con i propri fondi.
I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latistanti le strade
dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.