Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 (in G.U. n. 55 del 4.3.2020) recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recanti le misure per il contrasto ed il contenimento sull’interno territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Vista l’Ordinanza Regionale Lazio del 08.03.2020 recanti le misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.03.2020 recanti le misure per il contrasto ed il contenimento sull’interno territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
Atteso che in base ai suddetti provvedimenti “nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati;
Considerato che il mercato settimanale viene svolto nella giornata di sabato e che lo stesso comporta assembramenti che non è possibile gestire con il personale di polizia locale a disposizione garantendo il rispetto delle misure precauzionali prescritte dai sopra citati provvedimenti;
Ritenuta la tutela della salute quale interesse primario della collettività e pertanto ritenuto necessario sospendere con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 3 aprile 2020 l’apertura del mercato settimanale;
Richiamati gli articoli 50 e 54 D. Lgs 267/2000
ORDINA
per le ragioni di cui in premessa, la sospensione del mercato settimanale in Via del Salvatore; la presente ordinanza resterà in vigore fino al 3 aprile 2020, salvo espressa revoca
DISPONE
1. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’ente;
2. la notifica del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Campagnano di Roma si avverte che a contro il presente provvedimento può essere presentato: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
IL SINDACO
FULVIO FIORELLI