L’articolo 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza – del D.L. 17.03.2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020– ha disposto:

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”

Inoltre:

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Per maggiori dettagli relativamente ai procedimenti amministrativi in atto in questo Comune gli interessati possono, sulla base di motivate istanze, chiedere la priorità per la conclusione dei procedimenti con richiesta scritta ed inviata al protocollo del Comune di Campagnano di Roma.

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