Si informano i cittadini riguardo le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il decreto legge 17 marzo 2020  contenente le misure di sostegno economico adottate per sostenere famiglie, lavoratori e imprese nell'affrontare la crisi economica e sociale derivante dall'emergenza Coronavirus, contiene norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.

L' articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza Covid 19,la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario diintegrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario.

Le norme del medesimo articolo si applicano
esclusivamente ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane.

SCHEMA RIASSUNTIVO
Chi può presentare domanda di CIGO e di Assegno ordinario per “COVID-19 nazionale”?
Le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’Assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale.
Ci sono limiti per le aziende?
L’unico limite sono le nove settimane che devono collocarsi nell’arco temporale 23.2.2020 - 31.8.2020.
Ci sono limiti per i lavoratori?
I lavoratori devono essere già in forza all’azienda richiedente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 c.c. e quelle di lavoratori che passino alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, per cui si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori sono stati impiegati presso il precedente datore di lavoro.
Quali semplificazioni sussistono in fase istruttoria?
Non è necessaria la dimostrazione della temporaneità dell’evento e la previsione di ripresa della normale attività. Non è prevista per questa causale la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 95442/2016 e
la scheda causale per l’assegno ordinario.
È previsto il pagamento diretto?
Si, a semplice richiesta dell’azienda.
Posso richiedere CIGO/assegno ordinario per “COVID-19 nazionale” anche se ho già in corso
un’autorizzazione CIGO/assegno ordinario o se ho già presentato domanda con altra causale?
Si, il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale” prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, che saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Ogni ulteriore informazione nella circolare che si allega

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Download this file (Circolare numero 47 del 28-03-2020.pdf)Circolare n.47 
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