COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA PROVINCIA DI ROMA SETTORE III – Servizio 3.1 - Politiche Tributarie |
Imposta Municipale Unica – IMU
Aliquote IMU e TASI 2018
deliberate in data 25.01.2018 con delibera consiliare DC18_04
|
IMU |
|
TASI |
|
Abitazione principale e relative pertinenze |
3,5
per mille |
|
2,5per mille |
|
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
detrazione abitazione principale |
€ 200,00 |
|
€
-
|
|
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
tutte le categorie |
|
abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado |
7,6
per mille |
|
||
immobili locati |
8,6
per mille |
|
||
aree
fabbricabili |
8,6
per mille |
|
||
Terreni agricoli |
0,0 per mille |
|
||
altri
immobili |
9,6
per mille |
|
||
immobili-merce |
8,6
per mille |
|
Riduzioni e agevolazioni previa presentazione di dichiarazio - comunicazione
Imposta municipale unica – IMU
|
Descrizione | Codice tributo | |
Comune | Stato | |
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | |
IMU – imposta municipale propria per terreni | 3914 | |
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili | 3916 | |
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati | 3918 | |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 3930 | 3925 |
NOVITA' 2016 derivanti dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità) link art. 1 comma 13 - esenzione IMU terreni agricoli art. 1 comma 16 - esenzione IMU pel la casa coniugale assegnata al coniuge ad eccezione di A1, A8 e A9 art. 1 comma 10 - riduzione del 50% base imponibile IMU (ad eccezione di A1, A8 e A9) per comodato a parenti 1° grado (genitore/figlio) ulteriori condizioni: Comodante (proprietario) deve registrare il Contratto di Comodato Gratuito entro 20 giorni dal comodato Comodante (proprietario) deve risiedere nello stesso comune Comodante (proprietario) non deve possedere più di due immobili ad uso abitativo Comodante (proprietario) deve presentare dichiarazione di variazione IMU nel 2017 Ufficio Tributi 07-01-2016 |
Aliquote IMU e TASI 2017 deliberate in data 16.03.2017 con delibera consiliare DC17_05*
|
IMU |
|
TASI |
||
Abitazione principale e relative pertinenze |
3,5 |
per mille |
|
2,5 |
per mille |
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
||
detrazione abitazione principale |
€ 200,00 |
|
€
-
|
||
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
tutte le categorie |
||
abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado |
7,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
immobili locati |
8,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
aree
fabbricabili |
8,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
Terreni agricoli |
0,0 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
altri
immobili |
9,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
Aliquote IMU e TASI 2016 deliberate in data 30.11.2015 con delibera consiliare DC15_041*
|
IMU |
|
TASI |
||
Abitazione principale e relative pertinenze |
3,5 |
per mille |
|
2,5 |
per mille |
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
||
detrazione abitazione principale |
€ 200,00 |
|
€
-
|
||
|
solo cat. A1, A8 e A9 |
|
tutte le categorie |
||
abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado |
7,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
immobili locati |
8,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
aree
fabbricabili |
8,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
Terreni agricoli |
0,0 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
altri
immobili |
9,6 |
per mille |
|
0,0 |
per mille |
* La delibera di Cosiglio del 30-11-15 non poteva recepire le disposizioni della legge di stabilità del 18-12-2015 quindi l'aliquota per i terreni agricoli deve intendersi pari a zero
Dal 1/1/2016 per controversie di maggiore imposta dovuta fino a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 gg.. Durante tale periodo il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute. Qualora non si ritenga accoglibile il reclamo e la eventuale proposta di mediazione, l'Ente potrà formulare una propria proposta tenuto conto di quanto previsto nel c. 5 del citato art. 17 bis. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 gg., Il ricorso diventa procedibile e l'interessato, entro 30 gg., dovrà costituirsi in giudizio secondo le modalità di cui all'art.22 del D. Lgs. 546/92.
Per gli accertamenti ICI/IMU specialmente per le aree fabbricabili è possibile presentare richiesta di accertamento con adesione come previsto dal regolamento approvato con D.C. n. 16 del 16/04/2013
foglio di calcolo ODS (LibreOffice) per calcolare l'IMU e la TASI 2015
foglio di calcolo ODS (LibreOffice) per calcolare l'IMU e la TASI 2014
RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 2016
Ravvedimento Operoso in vigore dal 1° gennaio 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
ViolazioneArt. 13, comma 1 del D.Lgs. 472 del 1997 | Riduzione della sanzione | Limiti temporali | Tipologia di tributo | |
Ravvedimento sprint | 0,1% per ogni giorno | Entro 14 giorni dalla scadenza | Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute | |
Ravvedimento
breve Mancato versamento del tributo.Lettera a) |
1/10 del minimo – 1,5% | Entro 30 giorni dalla data della sua commissione. | Tutti i tributi | |
Ravvedimento
entro 90 giorni
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera a-bis) |
1/9 del minimo – 1,67% | Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione. | Tutti i tributi | |
Ravvedimento trimestrale | 1/9 del minimo – 1,67% | Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta salva la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene nel minor termine. | Tutti i tributi | |
Ravvedimento
lungo
Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b) |
1/8 del minimo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. | Tutti i tributi |
foglio elettronico XLS per calcolare il ravvedimento operoso dal 2016
foglio elettronico XLS per calcolare il ravvedimento operoso fino al 2015
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE | |||
Dal | Al | Saggio | Norma |
---|---|---|---|
21/04/1942 | 15/12/1990 | 5,00% | Art. 1284 cod.civ. |
16/12/1990 | 31/12/1996 | 10,00% | L. 353/90 e L.408/90 |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 5,00% | L. 662/96 |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,50% | Dm Tesoro 10/12/1998 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 3,50% | Dm Tesoro 11/12/2000 |
01/01/2002 | 31/12/2003 | 3,00% | Dm Economia 11/12/2001 |
01/01/2004 | 31/12/2007 | 2,50% | Dm Economia 01/12/2003 |
01/01/2008 | 31/12/2009 | 3,00% | Dm Economia 12/12/2007 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,00% | Dm Economia 04/12/2009 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 1,50% | Dm Economia 07/12/2010 |
01/01/2012 | 31/12/2013 | 2,50% | Dm Economia 12/12/2011 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 1,00% | Dm Economia 12/12/2013 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | --- | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
Novità IMU 2014-2015 (aggiornamento del 20-03-2015)
"Il pagamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli effettuato entro il 31 marzo 2015 non è soggetto a ravvedimento operoso"
Il D.L. n. 4 del 24-01-2015 ha disciplinato l'IMU sui terreni agricoli, quindi si tratta di sapere se il Comune di Campagnano di Roma è classificato montano, parzialmente montano o non montano. dal nuovo elenco ISTAT il Comune di Campagnano di Roma risulta classificato NM ovvero non montano. Quindi l'IMU 2014 sui terreni agricoli (tutti) dovrà essere pagata il 10 febbraio 2015.
La dichiarazione IMU dei terreni agricoli deve essere presentata nel mese di gennaio 2015
Tutti i proprietari di terreni agricoli, pertanto, dovranno calcolare l'imponibile IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.
l'aliquota da applicare per i terreni agricoli è quella standard "statale" pari a 7,60 per mille
Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Augusto Scatolini
Delibera di Consiglio n.8 del 27/05/2014 - Aliquote IMU e TASI delibera
Con la Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del 05-12-2013
sono state
confermate per il 2013 tutte le aliquote IMU deliberate
nel 2012
Seconda rata IMU abitazione principale 2013, si paga? quanto si paga? quando si paga?
il comma 680 dell'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 ha differito al 24 gennaio 2014 la scadenza della seconda mini-rata IMU
art. 1 DL. 133 del 30-11-2013 (testo ufficiale) art.1 DL. 133 del 30-11-2013 (testo comprensibile)
Secondo
l'interpretazione prevalente del citato art. 1 DL
133/2013 (potrebbe
essere modificato in sede di conversione) il saldo IMU 2013 per l'abitazione
principale e relative pertinenze, da versare entro il 16 gennaio
2014 è
pari al
40% della differenza tra
l'IMU annuale
2013 per
abitazione principale e relative pertinenze tenendo
conto della detrazione standard e della detrazione per i
figli under 26, calcolata con l'aliquota deliberata dal
Comune (se superiore al 4 per mille)
e
l'IMU annuale
2013 per abitazione principale e relative
pertinenze tenendo conto della detrazione standard e
della detrazione per i figli under 26, calcolata con
l'aliquota del 4 per mille
IMU 2013 - Diversa ripartizione imposta - L. 24-12-2012 n. 228
IL CODICE ENTE PER IL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA E': B496
ALIQUOTE IMU per il 2012 (approvate con
Delibera di Consiglio n. 30 del 07- 08 - 2012)
Per
le specifiche, istruzioni e modalità fare riferimento al
Regolamento IMU
(fino al 2013)
Per le specifiche, istruzioni e modalità fare riferimento al Regolamento IMU (dal 2014)
Fabbricati rurali ad uso strumentale :
Abitazione principale e relative pertinenze :
Abitazioni date in comodato d'uso gratuito e relative pertinenze :
Aree Fabbricabili :
Abitazioni locate con regolare contratto registrato :
tutti gli altri immobili :
D.L. n. 102 del 31-08-2013 (abolizione prima rata IMU 2013 oggetto della sospensione)
D.L. n. 54 del 21-05-2013 (sospensione prima rata IMU per abitazioni principali)
CIRCOLARE N. 2/DF - Pagamento prima rata IMU - 23 maggio 2013
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 in vigore fino al 31 dicembre 2012
modello di pagamento F24/IMU editabile (per la Posta o per la Banca)
modello di pagamento F24/IMU semplificato editabile (per la Posta o per la Banca)
***
nuovo foglio elettronico per
calcolare il saldo IMU prima
casa 2013 |
Come indicare la rateazione sul
modello F24
semplificato:
Pagamento in 3 rate (2
di acconto + 1 di saldo):
• 1a
rata:
- casella "Acc.":
barrare,
- casella "rateazione/mese
rif": indicare "0102" (prima rata);
• 2a
rata:
- casella "Acc.":
barrare,
- casella "rateazione/mese
rif": indicare "0202" (seconda rata);
• 3a
rata:
- casella "Saldo":
barrare,
- casella "rateazione/mese
rif": indicare "0101".
Pagamento in 2 rate (1
di acconto + 1 di saldo):
• 1a
rata:
- casella "Acc.":
barrare,
- casella "rateazione/mese
rif": indicare "0101" (acconto in un'unica
soluzione);
• 2a
rata:
- casella "Saldo":
barrare,
- casella "rateazione/mese rif": indicare "0101".
con Delibera di Giunta n.
7 del 2016
sono stati quantificati i valori venali al
metro quadro per ogni zona del PRG delle
AREE FABBRICABILI 2016
ai fini ICI/IMU, di seguito schematicamente riportati
ATTENZIONE
Qualora il contribuente usasse i valori delle aree fabbricabili deliberate per il 2016 per il calcolo dell'IMU, è fondamentale presentare apposita dichiarazione di variazione IMU nel giugno 2017 per l'anno 2016.
con la Delibera di Giunta n. 36 del 15-01-2016 sono stati parzialmente rettifici i coefficienti di calcolo utilizzati nella tabella allegata alla Delibera di giunta n. 7 del 14-01-2016.
con Delibera di Giunta n.
70 e n.
75 del 2012
sono stati quantificati i valori venali al
metro quadro per ogni zona del PRG delle
AREE FABBRICABILI 2010
- 2015
ai fini ICI/IMU, di seguito schematicamente riportati
zona A | euro/mq 106,25 |
I valori determinati hanno una funzione puramente indicativa e di ausilio ai fini dichiarativi e di calcolo dell'imposta nel senso che l'adeguamento dei valori dichiarati a quelli tabellati non impedisce all'ufficio eventuali accertamenti di valore delle aree fabbricabili dichiarate. Tutti i proprietari di aree fabbricabili sono comunque invitati a verificare l'aderenza o meno dei valori riportati nelle proprie dichiarazioni (ai fini ICI) con i valori determinati dalla Giunta Comunale (ai fini IMU) ed eventualmente a presentare nuova/e dichiarazione/i IMU qualora ritenessero opportuno adeguarsi ai valori riportati in tabella. |
|
zona B1 | euro/mq 99,98 | ||
zona B2 | euro/mq 150,00 | ||
zona B3 | euro/mq 187,50 | ||
zona B4 | euro/mq 30,00 | ||
zona C1/a | con piano di lottizzazione | euro/mq 35,32 | |
zona C1/b | senza piano di lottizzazione | euro/mq 28,26 | |
zona C2/a | con piano di lottizzazione | euro/mq 93,75 | |
zona C2/b | senza piano di lottizzazione | euro/mq 75,00 |
Premesso che l'IMU è un'imposta e non una tassa (come la TARSU) e che quindi l'ufficio non può calcolare l'ammontare del dovuto a preventivo ma solamente controllare il versato a posteriori.. Vista l'oggettiva difficoltà interpretativa della materia. E' operativo presso l'ufficio Tributi lo SPORTELLO IMU, autorizzato dalla Giunta Comunale, per supportare, per quanto possibile, i contribuenti a calcolare il dovuto a titolo di IMU |
zona C3/a | con piano di lottizzazione | euro/mq 166,63 | |
zona C3/b | senza piano di lottizzazione | euro/mq 133,30 | |
zona F2 | euro/mq 73,33 | ||
zona F4 | euro/mq 6,50 | ||
zona F5 | euro/mq 130,00 |
** Attenzione - per le zone del PRG classificate E1 e E2 (zone rurali) il valore al metro quadro del terreno è riferito ai fabbricati in corso di costruzione con regolare progetto approvato e permesso a costruire. ** Per i fabbricati in corso di costruzione oggetto di condono edilizio e quindi su superficie insufficiente si devono considerare (fittiziamente) i metri quadrati della superficie teorica che sarebbe stata necessaria e sufficiente alla realizzazione del fabbricato. |
|
zona D/a | euro/mq 78,00 | ||
zona D/b | euro/mq 97,50 | ||
zona E1 | euro/mq 1,95 | ||
zona E2 | euro/mq 0,65 |
foglio elettronico per calcolare la rateizzazione (open/libreoffice)
Tel. 06-9015601 Fax. 06-9041991 Piazza C. Leonelli n°15 C.A.P. 00063 www.comunecampagnano.gov.it
Informativa sull’Imposta Municipale sugli Immobili I.M.U. del mese di maggio 2012
Gentile Contribuente
Relativamente alla nuova Imposta sugli Immobili I.M.U. in vigore dal 2012, considerata la complessità dell’imposta dovuta alla sua doppia natura (comunale e erariale) e l’incertezza della sua applicazione dovuta alla sua continua evoluzione inclusi tutti gli elementi di incertezza che dovrebbero essere chiariti nel mese di dicembre 2012; Le invio la seguente informativa esplicativa con tutte le informazioni, al momento, in possesso dell’Ufficio.
CHI PAGA
L'art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni
in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce
che sono tenuti a versare l'IMU:
I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al
versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto.
Il Decreto Monti (d.l. 201/2011), rispetto alla
disciplina posta dal d.lgs. 23/2011, dispone:
la reintroduzione del prelievo sull'abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota ed introduzione della detrazione;
il prelievo agevolato sui fabbricati rurali strumentali;
la quota riservata allo Stato.
Infatti, per assicurare il perseguimento degli obiettivi
fissati dall'UE, il decreto “Salva Italia” prevede che
una quota di I.M.U. sia versata allo Stato. Tale quota è pari alla metà dell'imposta calcolata ad aliquota
ordinaria.
E' escluso dalla quota dello Stato il gettito relativo
alla seguenti fattispecie:
abitazione principale (e sue pertinenze),
fabbricati rurali strumentali (nei comuni montani o parzialmente montani, sono esenti dall'imposta);
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio.
PER QUALI IMMOBILI SI PAGA
L'I.M.U. deve essere versata nel momento in cui si
possiedono:
FABBRICATI oppure, AREE FABBRICABILI oppure, TERRENI AGRICOLI (se non esentati).
Il FABBRICATO
è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;.
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto
all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data
in cui è comunque utilizzato.
L'AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli
effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità.
Nel caso in cui l'area fabbricabile fosse posseduta da
un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile
in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
L'area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro);
Sull'area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce
l'attestazione se un'area sita nel proprio territorio è
fabbricabile.
Il TERRENO AGRICOLO è il terreno adibito
all'esercizio di una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
All'interno di queste tre categorie di carattere generale il legislatore dispone una specifica disciplina per alcune tipologie di immobili, e precisamente:
l'abitazione principale; Gli immobili inagibili ed inabitabili; Gli immobili esenti, per i quali non è dovuto alcun versamento
L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Ai sensi del'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 l'ABITAZIONE
PRINCIPALE è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per poter considerare un immobile quale abitazione
principale occorrono quindi i seguenti due requisiti:
la residenza anagrafica e, la dimora abituale nell'immobile.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile. Se quindi, ed a titolo esemplificativo, marito e moglie
possedessero nel territorio comunale due immobili e
questi due immobili divenissero residenza anagrafica (e
dimora abituale) dei due soggetti passivi, le
agevolazioni per l'abitazione principale e le relative
pertinenze (ovvero aliquota agevolata e detrazione)
spetterebbero solo ad uno dei due (con la conseguenza
che, per uno dei due immobili, occorrerà versare l'I.M.U.
ad aliquota ordinaria e senza detrazione).
Viene inoltre meno la possibilità di considerare
abitazione principale due unità immobiliari utilizzate
ad abitazione principale.
Per PERTINENZE dell'abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo. Rispetto
quindi alla disciplina I.C.I. viene limitata la
possibilità di assoggettare le pertinenze al regime di
imposta dell'abitazione principale. Conseguentemente,
potranno essere considerate pertinenze:
un solo magazzino o locale di deposito (C/2); un solo box (C/6); un solo solaio/tettoia (C/7).
IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI
L'art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, come
successivamente modificato dal d.l. 16/2012, stabilisce
che per i fabbricati di interesse storico o artistico
(di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004)
ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni) la base
imponibile è ridotta del 50 per cento.
Nel secondo caso, il legislatore stabilisce che il
requisito dell'inagibilità/inabilità possa essere
integrato a mezzo di accertamento dell'ufficio tecnico
comunale (con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione).
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente.
IMMOBILI DATI IN COMODATO A PARENTI
Il previgente regime I.C.I. consentiva ai Comuni di
equiparare alle abitazioni principali gli immobili
concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale (stabilendone il grado).
Tale possibilità viene meno con l'I.M.U.
Pertanto, per tale tipologia di immobili, non potranno
essere applicate l'aliquota agevolata e la detrazione
per l'abitazione principale.
IMMOBILI ESENTI
Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011 non è
dovuto alcune versamento IMU per le seguenti tipologie
di immobile:
Con riferimento alla lett. a) i comuni,, ai sensi
dell'art. 59, comma 1, lettera b, del dlgs 446/97, hanno
la facoltà di disporre l'esenzione anche nel caso di
immobili non destinati in via esclusiva ai compiti
istituzionali).
DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE
Il metodo di determinazione della base imponibile
presenta molto analogie con quanto previsto dal
previgente regime I.C.I.
Ecco un prospetto riassuntivo dei moltiplicatori
dell'Imposta Municipale propria, che vanno applicati
alle rendite catastali dal 2012, in relazione a ciascuna
tipologia di immobile. Ad essi va aggiunta la
rivalutazione del 5% delle stesse rendite, disposta dal
1° gennaio 1997 dall'art. 3, comma 48, della Legge 23
dicembre 1996 n. 662.
FABBRICATI
Categoria |
|
Base imponibile |
A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6, C/7 |
Rendita per 160 |
|
A/10 |
Uffici e studi privati - |
Rendita per 80 |
B/1 , B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/3, C/4, C/5 |
Rendita per 140 |
|
C/1 |
Negozi e botteghe. |
Rendita per 55 |
D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/10, D/11 |
Rendita per 60 |
|
D/5 |
Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro). |
Rendita per 80 |
AREE FABBRICABILI
Aree fabbricabili La Giunta Comunale ha deliberato il valore al metro quadro delle aeree fabbricabili di tutto il territorio comunale |
Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche |
TERRENI AGRICOLI
Terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola |
Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 110 In attesa dell’emanazione di un ’apposito decreto ministeriale, i terreni agricoli del comune di Campagnano di Roma restano temporaneamente esenti ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (elenco dei comuni esenti contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 |
Altri terreni agricoli |
Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135 |
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
Per conoscere la rendita catastale è disponibile
sul sito dell'Agenzia del territorio un apposito
servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp
il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella), la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
QUANDO E COME SI PAGA
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento
dell'imposta per l'anno in corso in due rate di pari
importo, scadenti la prima il 16 giugno 2012 e la
seconda il 17 dicembre 2012. Il versamento dell'I.M.U. può avvenire
con il modello F24 nonché, a decorrere dal 1
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale. Quanto alle modalità di versamento il d.l. 16/2012, convertito
nella legge 44, ha apportato rilevanti novità.
Per l'anno 2012, il pagamento della
prima rata dell'imposta municipale propria è
effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi,
in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto
applicando le aliquote di base e la detrazione previste
dal presente articolo; la seconda rata è versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In altre parole, il primo versamento verrà calcolato nella misura
del 50% dell'imposta complessivamente dovuta prendendo a
riferimento le aliquote/detrazione base, e precisamente:
Tipologia di immobile |
Aliquota base |
Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo |
0,40% |
Altri fabbricati, aree edificabili e terreni; Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; Immobili locati |
0,76% |
Tipologia di immobile |
Detrazione base |
Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo |
200 (con maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni) |
Il codice Ente per il comune di Campagnano di Roma è: “B496” I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:
3912 IMU – abitazione principale e relative pertinenze COMUNE
3913 IMU – per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE
3014 IMU – terreni agricoli COMUNE
3915 IMU – terreni agricoli STATO
3916 IMU - aree fabbricabili COMUNE
3917 IMU – aree fabbricabili STATO
3918 IMU – altri fabbricati COMUNE
3919 IMU – altri fabbricati STATO
3923 IMU - Interessi da accertamento COMUNE
3924 IMU - Sanzioni da accertamento COMUNE
PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO PER I FABBRICATI
RURALI AD USO STRUMENTALE.
Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura
del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando
l'aliquota di base (0,20%) e la seconda rata è versata a
saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata.
Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni,
che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta è effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO PER I FABBRICATI
ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste
dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente
entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è
versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo
anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due
rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura
pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno
con conguaglio sulla prima rata.
LA DICHIARAZIONE DI IMPOSTA
I soggetti passivi dell'Imposta Municipale Unica devono
presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU:
Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta.
Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i
casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma
55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1,
comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le
dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, in quanto compatibili.
Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30
settembre 2012.
Queste e altre informazioni, incluso un foglio elettronico per fare i calcoli IMU e un modello F24/IMU editabile, sono disponibili sulla pagina specifica per l’IMU del sito del comune all’indirizzo http://www.comunecampagnnao.it/IMU
E’ stato inoltre istituito uno specifico sportello IMU per supportare i contribuenti in fase di calcolo che riceve il lun-mer-ven dalle ore 8,30 alle 11 e il mar e gio dalle ore 15 alle 17.
Tel. 06 90156031 Fax. 06 9041991 mail: tributi@comunecampagnano.it
Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Augusto Scatolini