COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

PROVINCIA DI ROMA

SETTORE III – Servizio 3.1 - Politiche Tributarie

Imposta Municipale Unica – IMU

  Risultati immagini per calcolo iuc 2017

Immagine correlata

Aliquote IMU e TASI 2018

deliberate in data 25.01.2018 con delibera consiliare DC18_04

 

IMU

 

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze

3,5 per mille

 

2,5per mille

 

solo cat. A1, A8 e A9

 

solo cat. A1, A8 e A9

detrazione abitazione principale

 € 200,00

 

   -  

 

solo cat. A1, A8 e A9

 

tutte le categorie

abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado

7,6 per mille

 

immobili locati

8,6 per mille

 

aree fabbricabili

8,6 per mille

 

   

Terreni agricoli

0,0  per mille

 

   

altri immobili

9,6 per mille

 

   

immobili-merce

8,6 per mille

 

   

 

Scarica i valori delle aree fabbricabili applicabili dal 2016

 

Scarica i valori delle aree fabbricabili applicabili dal 2010 al 2015

 

Riduzioni e agevolazioni previa presentazione di dichiarazio - comunicazione

Riduzione - Agevolazione Modello da presentare
Abitazione principale Dichiarazione IMU
Pertinenza Comunicazione
Comodato gratuito Comunicazione
Immobili locati Comunicazione
Locazioni a contratto concordato Comunicazione
Immobili merce Comunicazione


 

Imposta municipale unica – IMU

L’IMu deve essere pagata da chi rientra nelle seguenti fattispecie:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Sono esenti dall’applicazione dell’imposta l’abitazione principale e le sue pertinenze, a meno che il fabbricato non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la casa coniugale assegnata a uno dei coniugi dopo separazione legale o divorzio; gli alloggi sociali (Dm Infrastrutture 22 aprile 2008); l’unità immobiliare, unica e non in locazione, del personale delle forze armate; i fabbricati rurali strumentali (articolo 13, comma 8, Dl n. 201/2011); immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione pricipale dei soci assegnatari; fabbricati invenduti di proprietà dell’impresa costruttrice – che deve comunque presentare la dichiarazione ai fini Imu; la sola abitazione di cittadini italiani non residenti e iscritti all’Aire, già pensionati, a patto che non sia locata o concessa in comodato.

Gli immobili in affitto a canone concordato beneficiano dell’abbattimento del 25% dell’imposta.

La specifica del comodato dopo la legge di stabilità per il 2016

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha previsto delle specificità per i comodati d’uso gratuito concessi a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli).
I proprietari-comodatari possono beneficiare della riduzione del 50% dell’imponibile, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Questo solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

  • che il comodante possieda un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, possieda un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodato sussista tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
  • che l’immobile concesso in comodato venga utilizzato dal comodatario come propria abitazione principale;
  • laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso sia l’abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
  • Il comodato sia registrato

Come si procede al versamento

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; se in un mese si è stati in possesso dell’immobile per oltre 15 giorni, si conta per intero.

L’imposta si paga attraverso il modello F24 oppure con un apposito bollettino postale che riporta il codice catastale del Comune e i codici tributo Imu.

Non è dovuto il pagamento se l’importo complessivo annuo è inferiore o uguale ai 12 euro.

Codici per il versamento

 

Descrizione Codice tributo
Comune Stato
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912
IMU – imposta municipale propria per terreni 3914
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 3930 3925

 

NOVITA' 2016 derivanti dalla  L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità) link

art. 1 comma 13 - esenzione IMU terreni agricoli

art. 1 comma 16 - esenzione IMU pel la casa coniugale assegnata al coniuge ad eccezione di A1, A8 e A9

art. 1 comma 10 - riduzione del 50% base imponibile IMU (ad eccezione di A1, A8 e A9) per comodato a parenti 1° grado (genitore/figlio)

               ulteriori  condizioni: Comodante (proprietario) deve registrare il Contratto di Comodato Gratuito entro 20 giorni dal comodato

                                             Comodante (proprietario) deve risiedere nello stesso comune

                                             Comodante (proprietario) non deve possedere più di due immobili ad uso abitativo

                                             Comodante (proprietario) deve presentare dichiarazione di variazione IMU nel 2017

Ufficio Tributi 07-01-2016 

Aliquote IMU e TASI 2017 deliberate in data 16.03.2017 con delibera consiliare DC17_05*

 

IMU

 

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze

3,5

per mille

 

2,5

per mille

 

solo cat. A1, A8 e A9

 

solo cat. A1, A8 e A9

detrazione abitazione principale

 € 200,00

 

   -  

 

solo cat. A1, A8 e A9

 

tutte le categorie

abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado

7,6

per mille

 

0,0

per mille

immobili locati

8,6

per mille

 

0,0

per mille

aree fabbricabili

8,6

per mille

 

0,0

per mille

Terreni agricoli

0,0

per mille

 

0,0

per mille

altri immobili

9,6

per mille

 

0,0

per mille

 

Aliquote IMU e TASI 2016 deliberate in data 30.11.2015 con delibera consiliare DC15_041*

 

IMU

 

TASI

Abitazione principale e relative pertinenze

3,5

per mille

 

2,5

per mille

 

solo cat. A1, A8 e A9

 

solo cat. A1, A8 e A9

detrazione abitazione principale

 € 200,00

 

   -  

 

solo cat. A1, A8 e A9

 

tutte le categorie

abitazioni in comodato gratuito parenti 1° grado

7,6

per mille

 

0,0

per mille

immobili locati

8,6

per mille

 

0,0

per mille

aree fabbricabili

8,6

per mille

 

0,0

per mille

Terreni agricoli

0,0

per mille

 

0,0

per mille

altri immobili

9,6

per mille

 

0,0

per mille

* La delibera di Cosiglio del 30-11-15 non poteva recepire le disposizioni della legge di stabilità del 18-12-2015 quindi l'aliquota per i terreni agricoli deve intendersi pari a zero

 

Dal 1/1/2016 per controversie di maggiore imposta dovuta fino a 20.000 euro, ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. La procedura di reclamo-mediazione deve essere conclusa entro il termine di 90 gg.. Durante tale periodo il ricorso non è procedibile e sono altresì sospesi la riscossione e il pagamento delle somme dovute. Qualora non si ritenga accoglibile il reclamo e la eventuale proposta di mediazione, l'Ente potrà formulare una propria proposta tenuto conto di quanto previsto nel c. 5 del citato art. 17 bis. Decorso infruttuosamente il termine suddetto di 90 gg., Il ricorso diventa procedibile e l'interessato, entro 30 gg., dovrà costituirsi in giudizio secondo le modalità di cui all'art.22 del D. Lgs. 546/92.

Per gli accertamenti ICI/IMU specialmente per le aree fabbricabili è possibile presentare richiesta di accertamento con adesione come previsto dal regolamento approvato con D.C. n. 16 del 16/04/2013

foglio di calcolo ODS (LibreOffice) per calcolare l'IMU e la TASI 2015

foglio di calcolo ODS (LibreOffice) per calcolare l'IMU e la TASI 2014

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN VIGORE DAL 2016

Ravvedimento Operoso in vigore dal 1° gennaio 2016
ViolazioneArt. 13, comma 1 del  D.Lgs. 472 del 1997 Riduzione della sanzione Limiti temporali Tipologia di tributo
Ravvedimento sprint 0,1% per ogni giorno Entro 14 giorni dalla scadenza Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute
Ravvedimento breve

Mancato versamento del tributo.Lettera a)

1/10 del minimo – 1,5% Entro 30 giorni dalla data della sua commissione. Tutti i tributi
Ravvedimento entro 90 giorni

 

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera a-bis)

1/9 del minimo – 1,67% Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione. Tutti i tributi
Ravvedimento trimestrale 1/9 del minimo – 1,67% Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta salva la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene nel minor termine. Tutti i tributi
Ravvedimento lungo

 

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.Lettera b)

1/8 del minimo Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. Tutti i tributi

foglio elettronico XLS per calcolare il ravvedimento operoso dal 2016

foglio elettronico XLS per calcolare il ravvedimento operoso fino al 2015

TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE
Dal Al Saggio Norma
21/04/1942 15/12/1990 5,00% Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990 31/12/1996 10,00% L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997 31/12/1998 5,00% L. 662/96
01/01/1999 31/12/2000 2,50% Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001 31/12/2001 3,50% Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002 31/12/2003 3,00% Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004 31/12/2007 2,50% Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008 31/12/2009 3,00% Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010 31/12/2010 1,00% Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011 31/12/2011 1,50% Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 31/12/2013 2,50% Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 31/12/2014 1,00% Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 --- 0,20% Dm Economia 11/12/2015

 

Novità IMU 2014-2015 (aggiornamento del 20-03-2015)

"Il pagamento dell'IMU 2014 sui terreni agricoli effettuato entro il 31 marzo 2015 non è soggetto a ravvedimento operoso"

Il D.L. n. 4 del 24-01-2015 ha disciplinato l'IMU sui terreni agricoli,  quindi si tratta di sapere se il Comune di Campagnano di Roma è classificato montano, parzialmente montano o non montano. dal nuovo elenco ISTAT il Comune di Campagnano di Roma risulta classificato NM ovvero non montano. Quindi l'IMU 2014 sui terreni agricoli (tutti) dovrà essere pagata il 10 febbraio 2015.

La dichiarazione IMU dei terreni agricoli deve essere presentata nel mese di gennaio 2015

Tutti i proprietari di terreni agricoli, pertanto, dovranno calcolare l'imponibile IMU prendendo a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.

l'aliquota da applicare per i terreni agricoli è quella standard "statale" pari a 7,60 per mille

 Il Funzionario Responsabile dell’Imposta  Augusto Scatolini

 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”  (pdf)

Delibera di Consiglio n.8 del 27/05/2014 - Aliquote IMU e TASI delibera

 
Calcolo IMU e stampa F24 (servizio offerto da www.riscotel.it)
 

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 05-12-2013
sono state confermate per il 2013 tutte le aliquote IMU deliberate nel 2012

 

Seconda rata IMU abitazione principale 2013, si paga? quanto si paga? quando si paga?

il comma 680 dell'art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 ha differito al 24 gennaio 2014 la scadenza della seconda mini-rata IMU

art. 1 DL. 133 del 30-11-2013 (testo ufficiale) art.1 DL. 133 del 30-11-2013 (testo comprensibile)

Secondo l'interpretazione prevalente del citato art. 1 DL 133/2013 (potrebbe essere modificato in sede di conversione) il saldo IMU 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze, da versare entro il 16 gennaio 2014 è pari al
40% della differenza tra
l'IMU annuale 2013 per abitazione principale e relative pertinenze tenendo conto della detrazione standard e della detrazione per i figli under 26, calcolata con l'aliquota deliberata dal Comune (se superiore al 4 per mille) e
l'IMU annuale 2013 per abitazione principale e relative pertinenze tenendo conto della detrazione standard e della detrazione per i figli under 26, calcolata con l'aliquota del 4 per mille

 IMU 2013 - Diversa ripartizione imposta - L. 24-12-2012 n. 228

 

IL CODICE ENTE PER IL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA E': B496

                                                           Per l'anno 2013 i codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:
                                                           3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze COMUNE
                                                           3913 IMU - per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE
                                                           3914 IMU - terreni agricoli COMUNE
                                                           3916 IMU - aree fabbricabili COMUNE
                                                           3918 IMU - altri fabbricati COMUNE
                                                           3923 IMU - interessi da accertamento COMUNE
                                                           3924 IMU - sanzioni da accertamento COMUNE
                                                           3930 IMU - fabbricati del gruppo D (inclusi D/10) COMUNE
                                                           3925 IMU - fabbricati del gruppo D (inclusi D/10) STATO
 
 

ALIQUOTE IMU per il 2012 (approvate con Delibera di Consiglio n. 30 del 07- 08 - 2012)
Per le specifiche, istruzioni e modalità fare riferimento al
Regolamento IMU (fino al 2013)

Per le specifiche, istruzioni e modalità fare riferimento al Regolamento IMU (dal 2014)

Fabbricati rurali ad uso strumentale :

    2,00 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze :

    5,00 per mille

Abitazioni date in comodato d'uso gratuito e relative pertinenze :

    7,60 per mille

Aree Fabbricabili :

    8,60 per mille

Abitazioni locate con regolare contratto registrato :

    9,60 per mille

tutti gli altri immobili :

  10,60 per mille
 

MODULISTICA

 

BOLLETTINO IMU EDITABILE

 

D.L. n. 102 del 31-08-2013 (abolizione prima rata IMU 2013 oggetto della sospensione)

 

D.L. n. 54 del 21-05-2013 (sospensione prima rata IMU per abitazioni principali)

 

Novità IMU

 

CIRCOLARE N. 2/DF - Pagamento prima rata IMU - 23 maggio 2013

 

RISOLUZIONE N. 33/E - 21 maggio 2013

 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 in vigore dal 1 gennaio 2013

 

D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214 in vigore fino al 31 dicembre 2012

 

RISOLUZIONE N. 53/E -  5 giugno 2012

 

Circolare IMU n.3 D/F del MEF 18 maggio 2012

 

Il  documento con esempi e casi pratici preparato dal MEF per chiarire i dubbi sull'IMU - 18 maggio 2012

 

modello di pagamento F24/IMU editabile (per la Posta o per la Banca)

 

modello di pagamento F24/IMU semplificato editabile (per la Posta o per la Banca)

 

Controlli per la corretta compilazione del modello F24

 

Dichiarazione IMU - ABITAZIONI LOCATE

 

 

 
   

Come indicare la rateazione sul modello F24 semplificato:

Pagamento in 3 rate
 
(2 di acconto + 1 di saldo):

  1a rata:
    - casella "Acc.": barrare,
    - casella "rateazione/mese rif": indicare "0102" (prima rata);
  2a rata:
    - casella "Acc.": barrare,
    - casella "rateazione/mese rif": indicare "0202" (seconda rata);
  3a rata:
    - casella "Saldo": barrare,
    - casella "rateazione/mese rif": indicare "0101".

Pagamento in 2 rate 
(1 di acconto + 1 di saldo):

  1a rata:
    - casella "Acc.": barrare,
    - casella "rateazione/mese rif": indicare "0101" (acconto in un'unica soluzione);
  2a rata:
    - casella "Saldo": barrare,
    - casella "rateazione/mese rif": indicare "0101".


con Delibera di Giunta n. 7 del 2016
sono stati quantificati i valori venali al metro quadro per ogni zona del PRG delle
AREE FABBRICABILI 2016
ai fini ICI/IMU, di seguito schematicamente riportati

ATTENZIONE

Qualora il contribuente usasse i valori delle aree fabbricabili deliberate per il 2016 per il calcolo dell'IMU, è fondamentale presentare apposita dichiarazione di variazione IMU nel giugno 2017 per l'anno 2016.

con la Delibera di Giunta n. 36 del 15-01-2016 sono stati parzialmente rettifici i coefficienti di calcolo utilizzati nella tabella allegata alla Delibera di giunta n. 7 del 14-01-2016.

 

 
 


con Delibera di Giunta n. 70 e n. 75 del 2012
sono stati quantificati i valori venali al metro quadro per ogni zona del PRG delle
AREE FABBRICABILI 2010 - 2015
ai fini ICI/IMU, di seguito schematicamente riportati

zona A   euro/mq 106,25  

I valori determinati hanno una funzione puramente indicativa e di ausilio ai fini dichiarativi e di calcolo dell'imposta nel senso che l'adeguamento dei valori dichiarati a quelli tabellati non impedisce all'ufficio eventuali accertamenti di valore delle aree fabbricabili dichiarate.

Tutti i proprietari di aree fabbricabili sono comunque invitati a verificare l'aderenza o meno dei valori riportati nelle proprie dichiarazioni (ai fini ICI) con i valori determinati dalla Giunta Comunale (ai fini IMU) ed eventualmente a presentare nuova/e dichiarazione/i IMU qualora ritenessero opportuno adeguarsi ai valori riportati in tabella.

zona B1 euro/mq   99,98  
zona B2 euro/mq 150,00  
zona B3 euro/mq 187,50  
zona B4 euro/mq   30,00  
zona C1/a con piano di lottizzazione euro/mq   35,32  
zona C1/b senza piano di lottizzazione euro/mq   28,26
zona C2/a con piano di lottizzazione euro/mq   93,75  
zona C2/b senza piano di lottizzazione euro/mq   75,00

Premesso che l'IMU è un'imposta e non una tassa (come la TARSU) e che quindi l'ufficio non può calcolare l'ammontare del dovuto a preventivo ma solamente controllare il versato a posteriori..

Vista l'oggettiva difficoltà interpretativa della materia.

 E' operativo presso l'ufficio Tributi lo SPORTELLO IMU, autorizzato dalla Giunta Comunale, per supportare, per quanto possibile, i contribuenti a calcolare il dovuto a titolo di IMU

zona C3/a con piano di lottizzazione euro/mq 166,63  
zona C3/b senza piano di lottizzazione euro/mq 133,30
zona F2   euro/mq   73,33  
zona F4 euro/mq     6,50  
zona F5 euro/mq  130,00

** Attenzione - per le zone del PRG classificate E1 e E2 (zone rurali) il valore al metro quadro del terreno è riferito ai fabbricati in corso di costruzione con regolare progetto approvato e permesso a costruire.

** Per i fabbricati in corso di costruzione oggetto di condono edilizio e quindi su superficie insufficiente si devono considerare (fittiziamente) i metri quadrati della superficie teorica  che sarebbe stata necessaria e sufficiente alla realizzazione del fabbricato.  

zona D/a euro/mq   78,00  
zona D/b euro/mq   97,50  
zona E1 euro/mq     1,95  
zona E2 euro/mq     0,65  
 
   

                    foglio elettronico per calcolare la rateizzazione (open/libreoffice)

 

 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA   PROVINCIA DI ROMA

Tel. 06-9015601    Fax. 06-9041991   Piazza C. Leonelli n°15   C.A.P. 00063   www.comunecampagnano.gov.it

Informativa sull’Imposta Municipale sugli Immobili I.M.U. del mese di maggio 2012

 Gentile Contribuente

 Relativamente alla nuova Imposta sugli Immobili I.M.U. in vigore dal 2012,  considerata la complessità dell’imposta dovuta alla sua doppia natura (comunale e erariale) e l’incertezza della sua applicazione dovuta alla sua continua evoluzione inclusi tutti gli elementi di incertezza che dovrebbero essere chiariti nel mese di dicembre 2012; Le invio la seguente informativa esplicativa con tutte le informazioni, al momento, in possesso dell’Ufficio.  

CHI PAGA 
L'art. 9 del d.lgs. 23/2011 (recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) stabilisce che sono tenuti a versare l'IMU:

       I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui  

       produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

       I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.

Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario. 
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 
Il Decreto Monti (d.l. 201/2011), rispetto alla disciplina posta dal d.lgs. 23/2011, dispone:

la reintroduzione del prelievo sull'abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota ed introduzione della detrazione;

il prelievo agevolato sui fabbricati rurali strumentali;

la quota riservata allo Stato.

Infatti, per assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'UE, il decreto “Salva Italia” prevede che una quota di I.M.U. sia versata allo Stato. Tale quota è pari alla metà dell'imposta calcolata ad aliquota ordinaria. 
E' escluso dalla quota dello Stato il gettito relativo alla seguenti fattispecie:

abitazione principale (e sue pertinenze),

fabbricati rurali strumentali (nei comuni montani o parzialmente montani, sono esenti dall'imposta);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

immobili posseduti dai comuni nel loro territorio. 

PER QUALI IMMOBILI SI PAGA 
L'I.M.U. deve essere versata nel momento in cui si possiedono:

FABBRICATI oppure,  AREE FABBRICABILI oppure,  TERRENI AGRICOLI (se non esentati).

Il FABBRICATO è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza;. 
Il FABBRICATO di NUOVA COSTRUZIONE è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 
L'AREA FABBRICABILE è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. 
Nel caso in cui l'area fabbricabile fosse posseduta da un AGRICOLTORE essa è considerata come non fabbricabile in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

L'area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro);

Sull'area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce l'attestazione se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile. 
Il TERRENO AGRICOLO è il terreno adibito all'esercizio di una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo,  silvicoltura,  allevamento di animali e attività connesse.

All'interno di queste tre categorie di carattere generale il legislatore dispone una specifica disciplina per alcune tipologie di immobili, e precisamente:

l'abitazione principale;  Gli immobili inagibili ed inabitabili;  Gli immobili esenti, per i quali non è dovuto alcun versamento 

L'ABITAZIONE PRINCIPALE 
Ai sensi del'art. 8 del D.Lgs. 23/2011 l'ABITAZIONE PRINCIPALE è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono quindi i seguenti due requisiti:

la residenza anagrafica e,  la dimora abituale nell'immobile.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Se quindi, ed a titolo esemplificativo, marito e moglie possedessero nel territorio comunale due immobili e questi due immobili divenissero residenza anagrafica (e dimora abituale) dei due soggetti passivi, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ovvero aliquota agevolata e detrazione) spetterebbero solo ad uno dei due (con la conseguenza che, per uno dei due immobili, occorrerà versare l'I.M.U. ad aliquota ordinaria e senza detrazione). 
Viene inoltre meno la possibilità di considerare abitazione principale due unità immobiliari utilizzate ad abitazione principale. 
Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Rispetto quindi alla disciplina I.C.I. viene limitata la possibilità di assoggettare le pertinenze al regime di imposta dell'abitazione principale. Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:

un solo magazzino o locale di deposito (C/2);  un solo box (C/6);  un solo solaio/tettoia (C/7).

IMMOBILI INAGIBILI E INABITABILI 
L'art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, come successivamente modificato dal d.l. 16/2012, stabilisce che per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento. 
Nel secondo caso, il legislatore stabilisce che il requisito dell'inagibilità/inabilità possa essere integrato a mezzo di accertamento dell'ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione). 
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

IMMOBILI DATI IN COMODATO A PARENTI 
Il previgente regime I.C.I. consentiva ai Comuni di equiparare alle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (stabilendone il grado). 
Tale possibilità viene meno con l'I.M.U
Pertanto, per tale tipologia di immobili, non potranno essere applicate l'aliquota agevolata e la detrazione per l'abitazione principale. 

IMMOBILI ESENTI 
Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011 non è dovuto alcune versamento IMU per le seguenti tipologie di immobile:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT.

Con riferimento alla lett. a) i comuni,, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b, del dlgs 446/97, hanno la facoltà di disporre l'esenzione anche nel caso di immobili non destinati in via esclusiva ai compiti istituzionali). 

DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE 
Il metodo di determinazione della base imponibile presenta molto analogie con quanto previsto dal previgente regime I.C.I. 
Ecco un prospetto riassuntivo dei moltiplicatori dell'Imposta Municipale propria, che vanno applicati alle rendite catastali dal 2012, in relazione a ciascuna tipologia di immobile.
Ad essi va aggiunta la rivalutazione del 5% delle stesse rendite, disposta dal 1° gennaio 1997 dall'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. 

FABBRICATI 

Categoria

 

Base imponibile

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6, C/7

Rendita per 160

A/10

Uffici e studi privati -

Rendita per 80

B/1 , B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/3, C/4, C/5

Rendita per 140

C/1

Negozi e botteghe.

Rendita per 55

D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/10, D/11

Rendita per 60

D/5

Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro).

Rendita per 80

AREE FABBRICABILI

Aree fabbricabili

La Giunta Comunale ha deliberato il valore al metro quadro delle aeree fabbricabili di tutto il territorio comunale

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

TERRENI AGRICOLI

Terreni agricoli e terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 110

In attesa dell’emanazione di un ’apposito decreto ministeriale, i  terreni agricoli del comune di Campagnano di Roma restano temporaneamente esenti ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984  (elenco dei comuni esenti contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993

Altri terreni agricoli

Reddito dominicale al 1° gennaio rivalutato del 25% moltiplicato per 135

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;       

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell'Agenzia del territorio un apposito servizio. 
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:
http://sister2.agenziaterritorio.it/CitizenVisure/index.jsp

il proprio codice fiscale,  gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella), la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

QUANDO E COME SI PAGA 
I contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno 2012 e la seconda il 17 dicembre 2012. Il versamento dell'I.M.U. può avvenire con il modello F24 nonché, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale. Quanto alle modalità di versamento il d.l. 16/2012, convertito nella legge 44, ha apportato rilevanti novità.  Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In altre parole, il primo versamento verrà calcolato nella misura del 50% dell'imposta complessivamente dovuta prendendo a riferimento le aliquote/detrazione base, e precisamente: 

Tipologia di immobile

Aliquota base

Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo

0,40%

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni; Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; Immobili locati

0,76%

 

Tipologia di immobile

Detrazione base

Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo

200 (con maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni)

Il codice Ente per il comune di Campagnano di Roma è: “B496”  I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono:

3912 IMU – abitazione principale e relative pertinenze COMUNE

3913 IMU – per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE

3014 IMU – terreni agricoli COMUNE

3915 IMU – terreni agricoli STATO

3916 IMU - aree fabbricabili COMUNE

3917 IMU – aree fabbricabili STATO

3918 IMU – altri fabbricati COMUNE

3919 IMU – altri fabbricati STATO

3923 IMU - Interessi da accertamento  COMUNE

3924 IMU - Sanzioni da accertamento COMUNE

PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base (0,20%) e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. 
Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato 
in un'unica soluzione entro il 16 dicembre

PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO PER I FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in 
tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. 

LA DICHIARAZIONE DI IMPOSTA 
I soggetti passivi dell'Imposta Municipale Unica devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU:

Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Tale dichiarazione deve avvenire utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 
Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 

Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

Queste e altre informazioni, incluso un foglio elettronico per fare i calcoli IMU e un modello F24/IMU editabile, sono disponibili sulla pagina specifica per l’IMU del sito del comune all’indirizzo http://www.comunecampagnnao.it/IMU

E’ stato inoltre istituito uno specifico sportello IMU per supportare i contribuenti in fase di calcolo che riceve il lun-mer-ven dalle ore 8,30 alle 11 e il mar e gio dalle ore 15 alle 17.

Tel. 06 90156031 Fax. 06 9041991 mail: tributi@comunecampagnano.it

   Il Funzionario Responsabile dell’Imposta  Augusto Scatolini