Condono edilizio 2003

 

Il condono edilizio è stato avviato dal  governo con il decreto legge 269 del 30 settembre 2003 poi convertito, con modifiche in legge 326 del 24 novembre 2003


A seguito di vari ricorsi, la Corte Costituzionale si è pronunciata affermando la legittimità della manovra condono e indicando i criteri cui le regioni dovranno attenersi in fase di adeguamento della normativa: Sentenza Corte Costituzionale n. 165 del 2004 su "condono edilizio"formato PDF 622 KB


Per cui in pratica tutte le Regioni dovevano, entro il 12 novembre 2004, riaprire i termini per la presentazione delle domande, e legiferare  per adattare il condono alla propria regione attenendosi alle indicazioni contenute nelle sentenze della Corte Costituzionale : Legge Regionale 8 novembre 2004, n. 12 Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi


decreto che ha disposto l’ultima proroga; Decreto Legge 12/07/2004 n. 168 
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (proroga del condono edilizio al 10 dicembre 2004)

 


Secondo il decreto legge Decreto Legge 29/11/2004 n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (proroga pagamento oblazioni condono edilizio)   pubblicato su GU in data 29 novembre 2004 il termine che era stato fissato per il 30 settembre 2004 (dall'art. 32 comma 37 legge 326/2003) per il saldo del pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35 (art. 32 legge 326/2003), la presentazione della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, è stato prorogato al 31 ottobre 2005.
 


Circolare 2 del 07.06.04
Chiarimenti in ordine al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 10 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 ed art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 


Come si calcola la rendita a partire dai metri quadrati per gli immobili oggetto di condono edilizio


Guida pratica al condono edilizio (edilportale)

CONDONO FISCALE (dal 1-7-03 al 30/08/03)
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI

CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - Allegato A
esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984
L'elenco completo dei 6.103 comuni che godono dell'esenzione

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link utili per l'ICI : http://www.uau.it | http://www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp | http://www.finanze.it/dossier_tematici/ici/ |

Imposta Comunale sugli Immobili – ICI – 2008

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 28/5/08) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno, l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le abitazioni principali, in cui si ha la residenza anagrafica (D.Lgs 504/92e relative pertinenze (articoli 817 e seguenti del Codice Civile), limitatamente ad un solo box/posto auto in categoria C6 e ad un solo magazzino/cantina in categoria C2. Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle pertinenze si deve far riferimento al regolamento comunale ICI e usare l'apposito modulo di dichiarazione.

 

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare solo la detrazione comunale pari a 140 Euro.

 

L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dal regolamento comunale ICI. Per le modalità, tempi e criteri di dichiarazione delle abitazioni assimilate alle prime case si deve far riferimento al regolamento comunale ICI e usare l'apposito modulo di dichiarazione.

 

Alcuni dubbi interpretativi sorgono sull'assimilabilità  delle abitazioni date in comodato gratuito riportata sul Regolamento Comunale ICI in quanto l'assimilazione è parziale (solo detrazione) e sulle relative pertinenze rispetto alla possibilità di considerarle esenti.

 

Quindi, in attesa di chiarimenti interpretativi ministeriali e/o giurisprudenziali, (circolari - risoluzioni - sentenze), si consiglia di dichiararle con gli appositi moduli e di considerarle esentiper quanto riguarda l'acconto di giugno salvo indicazioni contrarie da parte del Comune entro la data per il saldo di dicembre.

 

Nel caso in cui, queste casistiche, non si rivelassero esenti si dovrà versare a saldo il dovuto complessivo senza l'applicazione di sanzioni né interessi

 

 

Istruzioni generali per il calcolo dell'ICI

 

la formula generale per calcolare l'ICI è IMPONIBILE X ALIQUOTA

esempio IMPONIBILE = 100.000,00 EURO e aliquota = 5,00 per mille

100.000 / 1000 * 5 = 500 euro

Mentre per le aree fabbricabili e i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto la base imponibile corrisponde al valore, per gli altri fabbricati l'IMPONIBILE deve essere calcolato!

Come si calcola l'IMPONIBILE?

per i fabbricati del gruppo C1 (negozi e botteghe) si moltiplica la rendita catastale per 34

per i fabbricati del gruppo A10 (uffici) si moltiplica la rendita catastale per 50

per i fabbricati del gruppo D (inscritti in catasto) si moltiplica la rendita per 50

per i fabbricati del gruppo B (dal 2007) si moltiplica la rendita per 140

per i fabbricati di tutti gli altri gruppi si moltiplica la rendita per 100

** Dal 1997 le rendite catastali vanno rivalutate del 5%! **

L'imposta in relazione ai MESI di POSSESSO

Una volta calcolata l'ICI moltiplicando l'Imponibile per l'aliquota, si detraggono le eventuali detrazioni (abitazione principlae, comodato, legge 104) rapportandondo il risultato ai mesi di possesso

esempio: se l'ICI = 500, mesi di possesso = 6

500 / 12 * 6 = 250 euro

esempio: se l'ICI = 500, la detrazione = 140 euro, mesi di possesso = 6

(500 - 140) / 12 * 6 = 180 euro

L'imposta in relazione alla QUOTA di POSSESSO

Una volta calcolata l'ICI in relazione ai mesi di possesso, considerando le eventuali detrazioni, si deve rapportare l'imposta con la quota di possesso

esempio: se l'ICI = 180, la quota di possesso = 50%

180 / 100 * 50 = 90 euro

L'imposta in relazione ai mesi di INAGIBILITA'

esempio: se l'ICI = 500, mesi di inagibilità = 6

500 / 12 * 6 = 250 euro

Come si calcola l'ACCONTO e il SALDO?

Pemesso che si può fare un unico versamento complessivo in acconto, per chi desidera dividere l'imposta in acconto e saldo:

L'acconto si calcola dividendo per due l'ICI calcolata sugli immobili dell'anno in corso utilizzando i parametri (aliquota e detrazione) dell'anno precedente.

Il saldo è la differenza tra l'ICI calcolata sugli immobili dell'anno in corso utilizzando i parametri dell'anno in corso e quanto versato in acconto.

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